07/09/2026 - CONTRATTO A CHIAMATA O INTERMITTENTE 2026
Il lavoro DEFINITO a chiamata o intermittente è un contratto di lavoro subordinato in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore ed è chiamato a prestare attività in modo discontinuo, in base alle esigenze del datore di lavoro. La legge di riferimento è il D.Lgs. 81/2015 (artt. 13-18), il quale consente l'utilizzo per prestazioni discontinue individuate dai contratti collettivi; in assenza, valgono le attività elencate nella tabella allegata al R.D. 2657/1923. L'ispettorato del lavoro è intervenuto nel 2025 sottolineando che gli ambiti di attività o previsti dal Regio Decreto 2656 del 1923, anche se abrogato, sono ancora validi. Da segnalare anche che la recente norma sull'adesione automatica ai Fondi pensione contrattuali dei lavoratori di prima assunzione a partire dal primo luglio introdotto dalla legge n. 199/2025, è applicabile anche a questo tipo di contratto Lo specifica una FAQ ministeriale recentemente modificata in questo senso. Il contratto può essere stipulato esclusivamente con lavoratori under 24 (prestazioni entro il 25° anno) oppure con lavoratori over 55. Sono possibili quattro assetti, ovvero: a tempo indeterminato o determinato, con o senza obbligo di risposta alla chiamata. Le mansioni possibili sono specificate nei CCNL. Per ogni lavoratore con lo stesso datore, il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in 3 anni solari, pena la trasformazione in tempo pieno e indeterminato; il limite non si applica al settore turistico, al settore dei pubblici esercizi a quello dello spettacolo. Vige il principio di non discriminazione, infatti per i periodi lavorati, a parità di mansioni, il trattamento economico e normativo non può essere complessivamente inferiore a quello degli altri dipendenti, con riproporzionamento di retribuzione e istituti (ferie, malattia, maternità, congedi). Ai fini del computo dell’organico, il lavoratore intermittente è conteggiato in proporzione all’orario effettivo per ciascun semestre. L'utilizzo è escluso nel pubblico impiego. Inoltre è vietato ricorrere al contratto intermittente nei seguenti casi: per sostituire scioperanti; nelle unità con licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti per le stesse mansioni o con CIG attiva su quelle mansioni; presso datori senza valutazione dei rischi. Il contratto è valido se redatto in forma scritta e inoltre deve indicare anche, durata, causali, modalità di chiamata (preavviso minimo un giorno), trattamenti economici e misure di sicurezza. Oltre alla comunicazione di assunzione, prima di ogni prestazione o ciclo integrato fino a 30 giorni va inviata comunicazione via PEC, portale Cliclavoro, o SMS (solo per prestazioni entro 12 ore). Con il messaggio 1322 2025 l'INPS ha precisato inoltre che dal mese di aprile 2025, anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa per i lavoratori senza indennità di chiamata. Con il messaggio 26 giugno 2024, n. 2.382 l’Istituto comunica che ha introdotto la specifica codifica "IA" per i dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente per un’attività nei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77% della retribuzione imponibile. Qualora il lavoratore assumesse l’obbligo di rispondere alla chiamata, spetterebbe un’indennità di disponibilità fissata dai CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto con decreto, la quale è:divisibile in quote orarie, esclusa dal computo degli istituti e soggetta a contribuzione sull’effettivo ammontare. In caso di malattia o impedimento, il lavoratore deve avvisare tempestivamente e comunque durante l’indisponibilità non matura l’indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere può portare a risoluzione del contratto, alla restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo e al risarcimento previsto. In assenza dell'appena citato obbligo non è dovuta l'indennità