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03/09/2026 - MINORI MULTE PER LE PICCOLE IMPRESE

Il Governo ha fissato lo schema di disegno di legge che modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal decreto legislativo datato 8 giugno 2001, n. 231. Il testo dovrebbe subire modifiche nel passaggio parlamentare, ma sembra definire già con chiarezza la direzione della riforma che prevede: modelli organizzativi più semplici da costruire, sanzioni più proporzionate alle reali condizioni dell'ente e procedure di accertamento più rapide e garantiste.  La disciplina che delinea la responsabilità degli enti ha mostrato negli anni alcune criticità, come: i limiti, sanzioni pecuniarie non sempre proporzionate alle dimensioni dell'impresa; un catalogo di reati presupposto cresciuto in modo disomogeneo; incertezza sui requisiti dei modelli organizzativi idonei a prevenire i reati.  La riforma trae origine per rispondere su tre direttrici principali. La prima, rendere più chiari i criteri con cui viene valutata l'adeguatezza dei modelli organizzativi. La seconda, calibrare le sanzioni sulla reale capacità economica dell'ente. La terza, introdurre strumenti che permettano di "rimediare" alle carenze organizzative prima che il procedimento arrivi a sentenza. Il testo prevede anche una delega al Governo per riesaminare, entro un termine successivo, l'intero catalogo dei reati presupposto e il sistema sanzionatorio. Il centro della riforma è rivolto ai modelli di organizzazione e gestione, ovvero, lo strumento con cui un'azienda può  dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire i reati. Il nuovo impianto richiede che il modello:  individui le attività a rischio,  preveda protocolli specifici,  un organismo interno di vigilanza dotato di autonomia e risorse adeguate,  obblighi di formazione e di informazione,  un sistema disciplinare interno e canali di segnalazione coerenti con la normativa sul whistleblowing. Viene inoltre specificato che il giudice, nel valutare se un modello è davvero idoneo a prevenire il reato verificatosi, deve tenere conto della sua conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria o alle procedure semplificate pensate per le piccole e medie imprese. Per gli enti che hanno sede principale all'estero, il giudice dovrà valutare l'equivalenza delle misure organizzative previste dall'ordinamento straniero. È prevista inoltre una maggiore integrazione con la disciplina della sicurezza sul lavoro, tramite il riconoscimento di presunzione di conformità ai modelli costruiti secondo lo standard internazionale. Una delle novità di maggior rilievo è la possibilità, per l'ente che aveva già adottato un modello organizzativo prima del reato, di chiedere al giudice un termine per eliminare le carenze contestate dal pubblico ministero, mettendo a disposizione il profitto conseguito e versando una cauzione, se l'integrazione del modello viene realizzata nei tempi fissati, l'illecito amministrativo si estingue. Questo è un meccanismo che valorizza la collaborazione dell'ente e la volontà di rimediare agli errori. Viene anche introdotta una regola per le realtà più piccole, quando l'ente, non è concretamente distinguibile dalla persona che ha commesso il reato (solitamente il piccolo imprenditore che coincide con la propria azienda), il giudice può non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria, evitando una doppia punizione per lo stesso fatto.  Anche le regole processuali vengono aggiornate: termini di indagine più stringenti; maggiori garanzie per i testimoni collegati all'ente; una disciplina più precisa del sequestro preventivo e della possibilità di applicare sanzioni ridotte fino a un terzo su richiesta delle parti. Sono inoltre previste forme specifiche di estinzione dell'illecito legate alla materia ambientale e a quella tributaria, quando l'ente elimina le carenze organizzative che hanno reso possibile il reato.