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02/09/2026 - RISARCIMENTO DANNI BIOLOGICI 2026

E' stato pubblicato all'interno del sito ministeriale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datato 20 luglio 2026, il quale rende noti gli importi del risarcimento del danno biologico, da parte delle compagnie assicurative, per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come previsto dall'articolo 139 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private). Dallo scorso Aprile, gli importi sono aggiornati nelle seguenti misure: 988,45 euro per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); 57,64 euro , per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).  ll Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025 dispone l’aggiornamento annuale (anno 2025) degli importi utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali non di lieve entità (cioè, in particolare, con invalidità permanente da 10 a 100 punti), i quali derivano:da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti; da eventi connessi all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata.  Il provvedimento nasce dal Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), in particolare sull’art. 138, che prevede una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabilisce che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale. Ancora, il valore del punto è modulato in modo decrescente in funzione dell’età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità e con rivalutazione legata al tasso di interesse legale. Nel decreto del 10 dicembre si richiamano:  l’ultimo aggiornamento degli importi per le lesioni di lieve entità (art. 139) effettuato con decreto MIMIT del 18 luglio 2025;  la tavola di mortalità  dell'anno 2023; il saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025;  la variazione dei prezzi al consumo di aprile 2025, pari a +1,7% rispetto ad aprile 2024.  In ottica operativa, l’art. 1 stabilisce che, a decorrere da aprile 2025, sono aggiornate:  la tavola 1.B dei coefficienti legati all’età  e le tabelle della tabella unica nazionale, che quantificano il danno biologico e le componenti di danno morale con diversi livelli di aumento. Bisogna ricordare che  la normativa vigente intende per danno biologico la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato in maniera significativa  il risarcimento del danno biologico di lieve entità, ovvero la lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto colpo di frusta degli incidenti stradali.  L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti evidenziato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Ancora il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.