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31/08/2026 - IMPRESE FAMILIARI, IL MOTIVO PER CUI IL COLLABORATORE NON PAGA LE TASSE FUTURE

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24.478 depositata in data 5 agosto 2026, è tornata a lavorare sulla fiscalità nei rapporti riconducibili all'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis del codice civile. La pronuncia affronta la questione delicata della liquidazione della quota spettante al collaboratore familiare al momento della cessazione del rapporto. Qualora, nel determinare il valore economico della partecipazione, si debba tenere conto della cosiddetta fiscalità latente, ovvero dell'onere fiscale potenziale che potrebbe gravare sull'azienda in caso di futura cessione e correlata emersione di plusvalenze. Questa è una questione che incide direttamente sulla quantificazione degli importi dovuti ai collaboratori familiari, la quale, per la propria ricorrenza nella prassi valutativa e spesso affidata a consulenze tecniche d'ufficio. La vicenda vede la luce dalla richiesta di un erede di un collaboratore familiare, deceduto dopo aver partecipato per diversi anni alla gestione di una farmacia insieme al titolare, di vedersi riconosciuta la propria quota di partecipazione all'impresa familiare, corrispondente a una percentuale rilevante del valore aziendale maturato dalla nascita del rapporto fino alla sua cessazione, la quale coincide con l'apertura della successione. In primo grado, sulla base di una consulenza tecnica contabile, il valore della quota era stato calcolato stanto alle quote di mercato, senza applicare correttivi legati alla fiscalità latente, ritenuta di fatto neutralizzata da minusvalenze potenziali superiori alle plusvalenze. In appello, la Corte territoriale aveva però riformato la decisione, ritenendo equo applicare un abbattimento del valore dell'avviamento correlato al possibile onere fiscale futuro derivante da un'eventuale cessione dell'azienda, riducendo così sensibilmente l'importo riconosciuto all'erede del collaboratore. Contro l'appena citata decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, il primo dei quali contestava proprio la legittimità dell'applicazione della fiscalità latente nel calcolo della quota, in ragione della peculiare natura del rapporto tra titolare e collaboratore nell'impresa familiare. La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri due, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Nell'ampliare la propria decisione, i giudici di legittimità hanno ripercorso i tratti fondamentali dell'istituto dell'impresa familiare, facendo notare come la titolarità dell'impresa spetti esclusivamente a chi la esercita nei rapporti esterni, mentre il collaboratore partecipa solo internamente, senza assumere la qualifica di imprenditore né la contitolarità dell'azienda. Da tale diversità  tra titolare e collaboratore discende, secondo la Corte, che il rischio d'impresa (comprensivo delle conseguenze fiscali derivanti da eventuali future plusvalenze in caso di cessione dell'azienda) debba gravare solamente sul titolare, e non possa essere traslato, nemmeno indirettamente attraverso un abbattimento del valore dell'avviamento, sul collaboratore familiare.  La Cassazione ha inoltre notato che la fiscalità latente rappresenta un elemento meramente potenziale ed eventuale, legato a un evento, la cessione dell'azienda in questo caso, che potrebbe non verificarsi mai o realizzarsi a distanza di molteplici anni, e la cui quantificazione dipenderebbe da normative fiscali non prevedibili al momento della liquidazione. Per questi motivi, la Corte ha ritenuto non condivisibile l'applicazione di un correttivo equitativo fondato su tale criterio, giudicandolo incoerente con la funzione dell'art. 230-bis c.c., volta a garantire un'effettiva tutela del lavoro prestato dal collaboratore in proporzione alla quantità e qualità dell'apporto fornito. Sulla base di tali argomentazioni è stato enunciato il seguente principio di diritto: nella liquidazione della quota spettante al collaboratore dell'impresa familiare non può essere applicato il correttivo della fiscalità latente correlato all'eventuale tassazione delle plusvalenze derivanti da una futura cessione dell'azienda, poiché tale evenienza attiene al rischio d'impresa gravante esclusivamente sul titolare e non incide sul diritto del collaboratore alla partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali.