24/08/2026 - AUMENTI IN BUSTA PAGA
Con la sentenza n. 24.475 datata 5 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è di nuovo pronunciata su un tema di grande rilevanza pratica per datori di lavoro e lavoratori, ovvero l'assorbimento del cosiddetto superminimo, cioè quella parte della retribuzione individualizzata che eccede i minimi tabellari previsti dal contratto collettivo. La pronuncia va ad inserirsi in un filone giurisprudenziale che è ormai consolidato, il quale individua nel comportamento delle parti, anche dopo la stipula dell'accordo individuale, un elemento decisivo per ricostruire la reale volontà negoziale in tema di assorbimento. La Corte ha approfittato dell'occasione per ribadire i criteri interpretativi applicabili ai contratti di lavoro, menzionando espressamente l'articolo 1.362 del Codice civile, e per confermare l'orientamento già espresso in una recente decisione. La vicenda vede la luce da un contenzioso instaurato da un lavoratore nei confronti della propria datrice di lavoro, una nota società di telecomunicazioni, in seguito alla decurtazione del superminimo percepito. Il lavoratore lamentava che la società avesse illegittimamente assorbito l'appena citata voce retributiva negli incrementi economici riconosciuti in occasione dei successivi rinnovi del contratto collettivo applicato. La Corte d'Appello di Napoli, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del lavoratore, dichiarando non assorbibile il superminimo nella misura in godimento a gennaio 2018 e condannando la società alla restituzione delle somme trattenute a partire dal mese successivo. I giudici di merito avevano fondato la decisione sulla circostanza, non agggressiva tra le parti, che il superminimo fosse rimasto invariato nel tempo nonostante i numerosi aumenti retributivi intervenuti in occasione dei relativi rinnovi contrattuali: un comportamento concludente ritenuto idoneo a escludere la volontà di assorbimento. Visto tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto e dei principi giurisprudenziali sviluppati in materia di superminimo. Il lavoratore, dal canto proprio, ha proposto ricorso incidentale, censurando la decisione della Corte territoriale di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ritenuta motivata in modo generico. La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Riguardo al motivo principale, i giudici di legittimità hanno precisato che il dato testuale del contratto, pur costituendo un elemento di partenza importante, non può considerarsi da solo decisivo ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, infatti, l'interpretazione negoziale è un percorso che, dopo l'esegesi del testo, richiede di verificare la coerenza di tale ricostruzione con il comportamento complessivo, anche successivo, dei contraenti. Ne consegue che il carattere prioritario dell'elemento letterale, non va inteso in senso assoluto, e che il giudice di merito può legittimamente attribuire rilievo alla condotta tenuta dalle parti nel tempo per ricostruire l'originaria volontà negoziale, anche quando il testo dell'accordo appaia di per sé chiaro. La Cassazione ha anche ribadito che il superminimo, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva o diversa volontà delle parti, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che il lavoratore non dimostri che l'eccedenza retributiva abbia natura di compenso speciale, collegato a particolari meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte, e sia quindi sorretta da un autonomo titolo. L'accertamento di questa volontà, proprio come l'indagine sulla portata derogatoria delle pattuizioni, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non entro i limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte territoriale, richiamando i numerosi contrasti giurisprudenziali di merito registrati sulla materia.