05/08/2026 - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REINTEGRA ANNULLATA, COSA SUCCEDE CON GLI STIPENDI?
Con l'ordinanza n. 23.919 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha reso noto un importante chiarimento in un caso di reintegra al lavoro per alcuni dipendenti prima licenziati e con successiva riforma della sentenza che annullava l'obbligo datoriale, riconfermando il licenziamento. Nel dettaglio si analizza la possibilità di restituzione degli stipendi percepiti durante il periodo di rientro in azienda. La vicenda trae origine daun licenziamento collettivo dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma, con conseguente ordine di reintegrazione dei lavoratori coinvolti. L'azienda aveva eseguito l'ordine, richiamando il personale in servizio, ma lo aveva assegnato a un'altra sede: un trasferimento che è poi risultato illegittimo. In tale periodo, i lavoratori che si erano rifiutati di andare nella nuova sede avevano ricevuto contestazioni disciplinari per assenza dal lavoro. Seguentemente, la Corte d'Appello di Roma aveva ribaltato la decisione di primo grado, stabilendo che il licenziamento originario era in realtà legittimo. Arrivati fin a tale punto l'azienda aveva chiesto la restituzione delle somme pagate ai lavoratori nel periodo intermedio, e in appello aveva ottenuto ragione. Infatti secondo i giudici, il mancare della sentenza di reintegra comportava automaticamente l'obbligo per i lavoratori di restituire tutto quello ricevuto, visto che, secondo loro, non avevano effettivamente lavorato. Contro questa decisione, i lavoratori hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che quelle somme riguardavano un periodo in cui il rapporto di lavoro era stato ripristinato per davvero, e quindi non potevano essere cancellate in automatico solo perché la sentenza precedente era stata ribaltata. La Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori. Il punto di origine è una regola generale, ovvero: quando una sentenza viene riformata, gli effetti si estendono automaticamente anche a tutto ciò che dipendeva da quella sentenza, senza bisogno di aspettare che la decisione diventi definitiva. Da ciò discende che nel caso sotto esame le retribuzioni pagate debbano essere restituite. La Cassazione spiega invece che questa regola ha in realtà un limite: non può cancellare gli effetti di ciò che è realmente accaduto sul piano dei fatti. Qualora il lavoratore è davvero tornato al lavoro e ha svolto la sua prestazione, lo stipendio pagato in quel periodo non deriva più dall'ordine del giudice, ma dal semplice fatto che il lavoratore ha lavorato e il lavoro svolto va sempre retribuito, anche quando il rapporto su cui si basava viene poi giudicato in modo diverso. Riassumendo, il ribaltamento della sentenza cancella l'obbligo di reintegrare il lavoratore e il diritto al risarcimento del danno per il licenziamento, ma non cancella gli stipendi già maturati per il lavoro effettivamente prestato in quel lasso di tempo. La Corte ha aggiunto un altro elemento importante e cioè: se durante quel periodo il datore di lavoro ha commesso comportamenti scorretti nei confronti del lavoratore, come nel caso del trasferimento illegittimo, questi restano illegittimi a tutti gli effetti e possono dare diritto a un risarcimento, indipendentemente da come è andata poi la causa sul licenziamento. Per questi motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza d'appello e ha rinviato il caso a una diversa sezione della Corte d'Appello di Roma, perché lo riesamini seguendo questi principi