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04/08/2026 - RITENUTE OMESSE

Con la sentenza n. 27.123 del 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione riapre un tema che riguarda in modo ravvicinato i datori di lavoro, le associazioni e gli enti che gestiscono personale dipendente. I confini del reato di omesso versamento dei contributi disciplinato dall'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983. Il principio ribadito dalla Corte è che il reato non sussiste se la retribuzione non è stata realmente corrisposta al lavoratore. È il pagamento concreto dello stipendio, anche se avvenuto in nero o solamente in parte, a far sorgere l'obbligo di versare le relative ritenute. Contrariamente, se la somma non è mai stata materialmente erogata, non può configurarsi alcuna omissione contributiva penalmente rilevante, e resta solo un inadempimento di natura civilistica nei confronti del dipendente. Dunque la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, deve essere verificata sulla base delle retribuzioni realmente pagate e non su quelle teoricamente dovute in base al contratto collettivo di riferimento.  Il procedimento vede la luce dalla condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale e confermata in appello dalla Corte territoriale, nei confronti della legale rappresentante di due associazioni operanti all'interno del settore dell'accoglienza di persone anziane. All'imputata sotto esame veniva contestato di non aver versato le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati nelle due strutture, per importi superiori alla soglia di punibilità relativi a diverse annualità. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione spiegando due motivi. Con il primo, contestava la qualificazione dei rapporti instaurati con i collaboratori come rapporti di lavoro subordinato, sostenendo che si trattasse in realtà di attività prestata a titolo volontario, priva quindi degli elementi tipici della subordinazione. Con il secondo motivo, la difesa metteva in discussione le modalità di quantificazione dei contributi ritenuti omessi, facendo notare che gli accertamenti della polizia giudiziaria si erano basati su un calcolo presuntivo degli orari di lavoro e, soprattutto, sull'importo che i lavoratori avrebbero dovuto percepire in applicazione del contratto collettivo nazionale, e non su quanto effettivamente ricevuto. La Cassazione ha respinto il primo motivo esposto di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici di merito, secondo la Corte, avevano correttamente ricostruito l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sulla base di elementi concreti come le comunicazioni con cui venivano impartite disposizioni ed esercitato un potere disciplinare, i registri che presentavano gli orari svolti e le relative firme, oltre alle verie testimonianze raccolte. Diverso l'esito per il secondo motivo, accolto dalla Corte. Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Cassazione ha confermato che l'obbligo di versare le ritenute nasce dal pagamento effettivo della retribuzione, e non dalla sua semplice maturazione contrattuale.  Il mancato pagamento dello stipendio, anche se solo in parte, costituisce un inadempimento civile distinto e autonomo rispetto al reato di omesso versamento contributivo, che presuppone invece l'avvenuta erogazione delle somme. Nel caso in questione, i giudici di merito avevano quantificato i contributi omessi utilizzando i parametri del contratto collettivo nazionale applicabile, senza accertare quali somme fossero state effettivamente corrisposte ai lavoratori. Per l'appena citato motivo, la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio a una diversa sezione della Corte di appello di Bologna, incaricata di procedere a un nuovo accertamento con tre passaggi: prima individuare le retribuzioni realmente pagate;  poi calcolare su tali somme le ritenute non versate, per ultimo verificare il superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro annui.