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30/07/2026 - QUATTORDICESIMA 2026

Come ormai risaputo, alcuni contratti collettivi prevedono l'erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, di un'ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di quattordicesima, ma è anche nota come premio feriale. La quattordicesima mensilità rientra tra i c.d compensi a periodicità plurimensile, cioè quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga. Generalmente la contrattazione collettiva regolamenta l'entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento. Nella maggior parte dei casi, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL prende come riferimento il concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno. Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, perciò, si dovranno prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza. Alla luce di qunto appena descritto, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario. Solitamente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non coincide con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo. Per tale motivo, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena. Invece, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni. L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio. Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque  la maturazione della quattordicesima mensilità, come: Congedo di Maternità o Paternità; Congedo Matrimoniale; Infortunio e/o Malattia; Ferie, Permessi e Festività; Periodi di Cassa integrazione  a orario parziale; Periodi di Cassa integrazione  a zero ore. Le tipologie di assenza dal lavoro che non consentono la maturazione della quattordicesima mensilità sono: Congedo Parentale; Sciopero; Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001); Aspettativa non retribuita. Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Dal 2023 sono stati previsti  dalle leggi di bilancio  prima in via sperimentale e poi a regime gli esoneri contributivo  parziali  sui redditi da lavoro dipendente pari al  6%  per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o al 7% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili). Lo sgravio non si applica però ai ratei di tredicesima e quattordicesima.  Le istruzioni  dettagliate in merito  sono state fornite dall' INPS  tramite le circolari n.7/2023 e n.11/2024. Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima. Per il calcolo della quattordicesima  si procede così: si moltiplica l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra l'1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno corrente e poi si divide la somma per 12.