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28/07/2026 - ASSEGNO UNICO CON FIGLI CHE VIVONO ALL'ESTERO

Con la circolare n. 81 datata 24 luglio 2026, l'INPS rende note le istruzioni operative relative alle modifiche apportate alla disciplina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico dall'articolo 7-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 20 aprile 2026, n. 50. Le principali novità riguardano due profili: il primo è l'ampliamento della platea dei figli beneficiari, che ora comprende i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, mentre il secondo riguarda i nuovi requisiti di accesso alla prestazione per i lavoratori cittadini UE non residenti in Italia. La circolare sottolinea inoltre le modalità di presentazione della domanda, i criteri di determinazione dell'importo e la disciplina transitoria applicabile alle domande già presentate e le possibili modifiche degli importi già erogati. Da ricordare in primo luogo che l'Assegno unico e universale, istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è riconosciuto mensilmente ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge  in relazione al valore ISEE del nucleo. I requisiti soggettivi necessari al richiedente, sono: la cittadinanza o il titolo di soggiorno, l'assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, la residenza e il domicilio in Italia, oppure lo svolgimento di attività lavorativa con relativa regolarità contributiva in italia. Il D.L. n. 19/2026 è intervenuto con novità   su tutti e tre questi ambiti, oltre che sulla definizione di figlio a carico. La prima modifica riguarda l'articolo 1.  Viene infatti inserito il nuovo comma 2-bis, il quale estende il diritto all'Assegno  anche ai figli residenti in un altro Stato membro UE, basta che fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. L'appena citata estensione non modifica i criteri di composizione del nucleo ISEE, ma amplia esclusivamente la platea dei soggetti per i quali la prestazione può essere richiesta. In secondo luogo sul fronte dei requisiti di accesso, l'articolo 3, comma 1, viene ritoccato con l'aggiunta della possibilità di accesso anche per chi sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o svolga attività di lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, in regola con i contributi.   Il nuovo comma 01  commisura l'erogazione alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione lavorativa svolta in Italia, e con il comma 1-bis, che impone ai lavoratori non residenti la presentazione della domanda per il periodo di durata dell'attività lavorativa, con rinnovo annuale obbligatorio dal 1° marzo di ciascun anno.  Per effetto delle già citate modifiche, l'Assegno  diventa una prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) 883/2004, con conseguente applicazione delle regole di coordinamento UE (art. 68) per l'individuazione dello Stato competente in via prioritaria, in base al criterio dell'attività lavorativa e, in subordine, della residenza dei figli. Per i lavoratori residenti in Italia resta invariato il meccanismo di rinnovo automatico della domanda  domanda, già in vigore per tutti i beneficiari. Per i lavoratori non residenti,  la domanda deve essere presentata con riferimento a ciascun periodo di lavoro  nel territorio nazionale e deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno per il periodo 1° marzo - 28 febbraio. In questi casi, l'erogazione è limitata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con iscrizione a gestione previdenziale italiana. I canali di presentazione restano i soliti, ovvero: portale INPS (identità digitale SPID2+, CIE3, CNS o eIDAS); app INPS Mobile; Contact Center Multicanale; ancora, gli  Istituti di patronato. In un ambito gestionale, le domande presentate dal 21 aprile 2026 sono definite in via provvisoria in attesa dell'adeguamento del servizio telematico. L'istituto chiarisce che le mensilità dal maggio 2026 in poi sono soggette a verifica e, qualora necessario, a rilavorazione con  conseguente possibile  conferma o  ridefinizione della posizione, la rideterminazione di importi già erogati, corresponsione di eventuali somme a credito o infine  recupero delle somme indebitamente percepite.