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21/07/2026 - PICCOLI COLONI AGRICOLI E COMPARTECIPAZIONI

L'INPS, con la circolare n. 21 datata 2 marzo 2026, ha aggiornato quelle che sono le istruzioni amministrative in materia di piccola colonia e compartecipazione familiare, riaffermando la piena vigenza di questi istituti nonostante il divieto generale di nuovi contratti agrari associativi introdotto dalla legge n. 203/1982. L'Istituto ribadisce che le due fattispecie restano legittime anche se rigorosamente circoscritte ai presupposti normativi, che sono: insufficiente produttività del fondo per la piccola colonia e limitazione al ciclo biologico stagionale per la compartecipazione. Dal punto di vista previdenziale, piccoli coloni e compartecipanti familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) ai fini dell’iscrizione negli elenchi annuali e dell’accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità).  La piccola colonia sè caraterrizata dal legame strutturale con il fondo, affidato al colono purchè quest ultimo lo coltivi e vi risieda, in presenza di una dimensione produttiva insufficiente. Il requisito non è qualitativo (tipo di coltura), bensì quantitativo, infatti, il fondo deve richiedere un fabbisogno di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue, calcolate secondo le tabelle provinciali dei valori medi di impiego di manodopera. Il superamento di questa soglia comporta conseguenze rilevanti: se dovesse essere presente il rischio d’impresa in capo al concessionario, il rapporto verrebe ricondotto all’affitto agrario; se dovesse mancare il rischio, si configurerebbe lavoro subordinato agricolo. Sotto l'aspetto operativo, è quindi essenziale verificare ex ante il fabbisogno giornaliero medio del fondo e documentare la ripartizione di spese e prodotti, evitando compensi fissi o garantiti che snaturerebbero la causa associativa. Una volta stipulato il contratto in forma scritta e registrato (oppure stipulato con assistenza sindacale), il concedente deve presentare denuncia telematica all’INPS entro 30 giorni dalla stipula, comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi, ancora, considerare che il rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre, anche se il contratto civilistico è pluriennale e in caso di prosecuzione nell’anno successivo, trasmettere domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. L'ultimo adempimento è specifico della piccola colonia: senza rinnovo espresso, il rapporto previdenziale non prosegue automaticamente. È perciò fondamentale calendarizzare la scadenza di gennaio, soprattutto nei casi di contratti di fatto stabili nel tempo. Non uguale è la gestione della compartecipazione familiare, che nasce per una singola coltura stagionale e non può avere durata pluriennale. Anche nell'appena citato caso il contratto deve essere redatto in forma scritta e registrato (oppure assistito dalle organizzazioni sindacali), poiché la registrazione costituisce requisito necessario ai fini dell’accredito previdenziale. Gli adempimenti sono: denuncia telematica entro 30 giorni dalla stipula; comunicazione variazioni entro 30 giorni;  cessazione automatica del rapporto previdenziale al 31 dicembre (se la coltura termina prima, il rapporto si esaurisce comunque con il raccolto sul piano sostanziale); nessun obbligo di rinnovo per l’anno successivo, poiché la compartecipazione non è strutturalmente continuativa. Ricapitolando, mentre nella piccola colonia occorre monitorare la prosecuzione del rapporto anno per anno, nella compartecipazione familiare l’attenzione operativa si concentra sulla corretta delimitazione temporale della coltura e sulla coerenza tra durata contrattuale e ciclo biologico. Un profilo che associa entrambi i rapporti riguarda la validità documentale. Il contratto verbale o la semplice scrittura privata non registrata non consentono l’iscrizione negli elenchi nominativi e quindi l’accredito delle giornate. La denuncia previdenziale è efficace solo se accompagnata da contratto registrato o assistito sindacalmente.  L’assenza di questo requisito comporta il disconoscimento del rapporto ai fini contributivi. Per concludere, il calcolo della contribuzione è identico per entrambe le fattispecie, le giornate non sono determinate su base effettiva ma presuntiva, secondo i valori medi provinciali di impiego di manodopera. Le giornate così determinate devono essere ripartite tra i componenti del nucleo familiare in funzione della capacità lavorativa.  Da ciò, consegue che l’errore più frequente non riguarda tanto il versamento contributivo, quanto l’errata impostazione iniziale del contratto o il mancato rispetto delle scadenze di denuncia e rinnovo.