20/07/2026 - BONUS ASILI CASSA COMMERCIALISTI
Dal prossimo 2 agosto, fino al 3 novembre 2026 gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti con reddito fino a 35 mila euro possono fare domanda per ottenere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell'infanzia e, dallo scorso anno anche per i centri estivi. L'importo equivale a 1.000 euro per ogni figlio,per la frequenza di asilo nido o scuole dell'infanzia, e di 500 euro per la frequenza dei centri estivi. È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte. Vediamo nello specifico i requisiti per accedere ai contributi, per quali spese, modalità e scadenza delle domande. Nello specifico i contributi sono rivolti al rimborso delle spese sostenute per: frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia; per i figli fino a 14 anni (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi); di Iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti; che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2024 (dichiarazione 2025), non superiore a Euro 35.000. Nel momento in cui entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due. La domanda deve essere presentata per ogni figlio. Sono previste le seguenti tipologie di rimborso: Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 01/09/2025 al 31/07/2026; Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2026 al 30/09/2026. È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro. Le istanze di rimborso per spese non almeno pari a € 200,00 non sono accoglibili. Il bando precisa che una volta quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso potrà essere ridotto in misura proporzionale al numero complessivo delle domande accolte. Qualora le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente). Come già detto le domande devono essere presentate dal 02 agosto 2026 fino al 3 novembre2026 esclusivamente utilizzando i servizi online.