08/07/2026 - BONUS ASILO NIDO 2026
Attraverso la circolare n. 29 datata 27 marzo 2026, l’INPS ha reso note le indicazioni operative relative all'accesso del bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare, aggiornate alle modifiche normative intervenute nel 2025 e nella legge di Bilancio 2026. Le istruzioni riguardano principalmente la gestione delle domande a partire dall'anno 2026, con notevoli novità sia sul piano della durata delle istanze sia sui criteri per la definizione dell'importo che spetta alla famiglia. Il documento fornisce anche le indicazioni dettagliate per la corretta presentazione delle domande, a partire dal 1 aprile 2026. Le domande possono essere presentate solamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS; tramite istituti di patronato. Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale Inps. Con l'aggiornamento del 7 luglio 2026 l'Istituto ha comunicato che per semplificare le domande di erogazione del bonus dall'1 luglio 2026 saranno gli enti locali a comunicare all'Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi degli asili pubblici e privati in possesso dell'abilitazione a fornire i servizi per l'infanzia. La fase di prima applicazione dovrebbe concludersi entro l'1 settembre 2026. L'appena citata novità prevista dal decreto 1 maggio n. 62 2026, consentirà il più rapido pagamento del Bonus nido. Il contributo per l’asilo nido trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, attuato dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. Negli anni seguenti la disciplina è stata oggetto di diversi interventi interpretativi e modificativi. Nel dettaglio, il decreto-legge n. 95/2025 (convertito dalla legge n. 118/2025) ha previsto l’estensione dell’ambito applicativo del contributo ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati secondo le normative regionali e la modifica della durata delle domande, che dal 2026 non sono più annuali ma valide fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Altre importanti novità derivano dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), la quale ha introdotto un nuovo indicatore economico di riferimento, l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, da utilizzare per il calcolo del beneficio. Rimangono inoltre applicabili le norme relative ai requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e titolo di soggiorno per cittadini extra UE), nonché le disposizioni in materia di incumulabilità con altre agevolazioni fiscali. Le principali innovazioni operative riguardano la durata delle domande, i criteri di calcolo dell’importo e l’utilizzo dell’ISEE. Dal 1° gennaio 2026 la domanda non ha più validità annuale. Resta attiva fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie 3 anni; non richiede una nuova presentazione ogni anno, ma solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il beneficio. L’importo del bonus è ora calcolato sull’ISEE specifico per prestazioni familiari, ridotto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico (AUU). Questo meccanismo incide direttamente sulla fascia di contributo spettante. Gli importi variano in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE. Ancora il contributo è erogato in 11 mensilità per il bonus nido oppure in un’unica soluzione per il supporto domiciliare. Sono finanziabili esclusivamente servizi educativi autorizzati (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari educativi), restano invece esclusi i servizi ricreativi o di assistenza non educativa. Le domande, come già detto, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) o i patronati. L'Istituto deve comunicare in un prossimo messaggio l'apertura della piattaforma online. Il richiedente ha l'obbligo indicare: la tipologia di contributo (asilo nido o supporto domiciliare); i dati della struttura educativa; il titolo abilitativo (per strutture private); l’IBAN per l’accredito. Per ottenere la prenotazione bisogna allegare almeno un documento di spesa relativa a una mensilità, la priorità è determinata da data e ora di caricamento. In caso di fondi esauriti, le domande restano in lista di attesa. Il rimborso avviene solo per spese effettivamente sostenute e documentate. Sono ammesse: rette mensili, quota pasti, imposta di bollo e IVA agevolata. Non sono rimborsabili: le iscrizione; i pre e post scuola; l'IVA ordinaria. I Documenti richiesti sono i seguenti: fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore; prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno, ecc.). La documentazione deve essere trasmessa non oltre il 30 aprile dell’anno successivo. È possibile modificare le mensilità richieste tramite il servizio online solamente in caso di perdita dei requisiti, nell'appena citato caso il beneficio viene revocato. Inoltre è ammesso il subentro di altro soggetto entro 90 giorni. Per quanto riguarda i controlli e le verifiche l’INPS li effettua sui requisiti dichiarati e sulla documentazione presentata. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite.