01/07/2026 - BONUS ASSUNZIONI ZES 2026
L'articolo 3 del decreto-legge datato 30 aprile 2026, n. 62 (Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale) ha introdotto il Bonus ZES 2026, presentato come un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026, presso sedi o unità produttive che si trovano nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, ZES unica. Con la Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026, la Direzione Centrale ha reso note le prime istruzioni amministrative per la gestione degli adempimenti previdenziali. Dall'11 giugno è aperta la piattaforma per l'invio delle domande. Da ricordare che: le regioni rientranti nella ZES unica sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, e che il beneficio non si applica alla pubblica amministrazione, identificata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. L'accesso all'esonero è subordinato al rispetto di condizioni sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore. Per i datori di lavoro sono ammessi tutti i datori privati tranne il lavoro domestico, inclusi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla natura imprenditoriale che nel mese dell'assunzione occupino fino a 10 dipendenti, conteggiati al netto dei lavoratori per cui si intende richiedere il beneficio. Le variazioni successive, in aumento o diminuzione, non incidono sulla spettanza dell'esonero. La prestazione lavorativa deve essere realmente svolta in una delle regioni ZES: lo spostamento della sede fuori area comporta la perdita del beneficio dal mese successivo al trasferimento. E' richiesto un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, verificato mensilmente e su base consolidata. Per i lavoratori l'esonero riguarda personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato che, alla data dell'assunzione, abbia almeno 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi. È ammessa una deroga per i lavoratori già beneficiari (parziali) dell'esonero presso un precedente datore: nell'appena citato caso il nuovo datore subentra nella fruizione residua, anche in assenza dello status di disoccupato di lungo periodo, purché il nuovo rapporto sia instaurato entro il 31 dicembre 2026. Per i rapporti esclusi la trasformazioni di contratti a termine, apprendistato, contratti intermittenti. Sono comunque ammessi: part-time, contratti in cooperativa di lavoro, somministrazione a tempo indeterminato (anche verso utilizzatore a termine; in tal caso il limite dei 10 dipendenti è riferito all'utilizzatore). E' previsto anche il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione, con riferimento alla sola qualifica del lavoratore licenziato, prescindendo dai livelli contrattuali e dalle mansioni effettivamente svolte. L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi INAIL. Per i contratti part-time il massimale è ridotto proporzionalmente. Il periodo di fruizione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, con possibilità di differimento. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. E' possibile l'utilizzo da parte di un secondo datore di lavoro nei limiti del massimale già autorizzato al precedente datore. Non si ricalcola il beneficio, il tetto è fissato una volta sola dalla prima autorizzazione INPS e rimane invariato anche per il subentrante. Nell'ambito della cumulabilità, la misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive datoriali, inclusa la Decontribuzione Sud (L. 207/2024), l'incentivo per assunzione di disabili (L. 68/1999) e l'incentivo NASpI. È invece compatibile e senza riduzioni con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (L. 207/2024) e con l'esonero per la certificazione della parità di genere (1%, massimo € 50.000 annui). È altresì cumulabile con la riduzione IVS a carico della lavoratrice madre. L'agevolazione si configura come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e viene registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Il datore non deve essere un'impresa in difficoltà né soggetto a clausola Deggendorf. È (incluse le società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.). Il datore di lavoro deve presentare istanza telematica tramite l'apposito modulo on-line disponibile sul sito INPS. La domanda deve contenere: dati identificativi dell'impresa e numero dipendenti nel mese di assunzione; dati del lavoratore e dichiarazione dello stato di disoccupazione; tipologia contrattuale (full-time/part-time e percentuale oraria); retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª e aliquota contributiva datoriale; regione e provincia di effettivo svolgimento della prestazione. Il datore deve inoltre dichiarare il rispetto del trattamento economico minimo previsto dai CCNL comparativamente più rappresentativi (art. 7, comma 5, DL 62/2026). La domanda può essere inviata sia per assunzioni già perfezionate sia per rapporti non ancora instaurati. Nell'ultimo caso, l'Istituto accantona le risorse e invia comunicazione via PEC (o e-mail) e notifica MyINPS, invitando il datore a trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav/Unisomm) entro il termine perentorio di 10 giorni. Il mancato rispetto comporta la perdita degli importi accantonati.