Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 11 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

25/06/2026 - LICENZIAMENTO SENZA LETTERA DI CONTESTAZIONE, QUANDO LA REINTEGRA

Nel diritto del lavoro, il procedimento disciplinare che anticipa il licenziamento non è una mera formalità, bensì è una garanzia sostanziale a tutela del lavoratore. L'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) impone al datore di lavoro di contestare preventivamente e per iscritto gli addebiti al dipendente, prima di irrogare qualunque sanzione, anche il licenziamento. L'inosservanza dall'appena citato obbligo espone l'azienda verso conseguenze sanzionatorie di rilievo, anche nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act). La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 17208 datata 1 giugno 2026, ha confermato che in caso di totale pretermissione della contestazione disciplinare, si determina l'inesistenza e non la nullità del licenziamento, con conseguenze chiare e ineludibili sulle tutele applicabili. La vicenda nasce da un licenziamento disciplinare intimato da una società nei confronti di una dipendente, senza che gli addebiti fossero stati previamente contestati con apposita lettera.  La Corte d'Appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello incidentale della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del licenziamento, disponendo la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, per il periodo compreso tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità, con deduzione dei soli redditi da lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla lavoratrice.  La società ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. Nei primi due ha lamentato la violazione del diritto al contraddittorio in appello e un vizio nell'ordine di trattazione degli appelli. Con il terzo ha eccepito che la lavoratrice, avendo deciso in primo grado per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avrebbe compiuto una scelta irreversibile. Con il quarto ha contestato l'applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, dichiarando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto applicare la sola tutela indennitaria prevista dall'art. 4 del medesimo decreto. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Nel dettaglio, il  quarto motivo, di maggiore interesse applicativo pratico, è stato respinto come gli altri. La Cassazione ha chiarito che la totale assenza della lettera di contestazione degli addebiti disciplinari non configura una mera violazione procedurale, quidni sanzionata con la tutela indennitaria ex art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015, bensì determina l'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare. Questa inesistenza è equiparata, per effetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, all'insussistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria c.d. debole di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 (cfr. Cass. n. 4879/2020; n. 28927/2024; n. 1157/2026; n. 2377/2026). La Corte ha chiarito che tale principio, già consolidato nel regime dell'art. 18 della L. n. 300/1970, è pienamente mutuabile nel sistema del Jobs Act per affinità di ratio. La qualificazione giuridica adottata dalla Corte d'Appello in termini di nullità  anziché di inesistenza del procedimento  è stata ritenuta non conforme alla giurisprudenza di legittimità, ma irrilevante ai fini del risultato, posto che le conseguenze sanzionatorie applicate erano comunque corrette.