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24/06/2026 - DIVIETO DI LAVORO NELLE ORE PIU' CALDE 2026

Anche per quest estate molte Regioni hanno adottato provvedimenti che limitano il lavoro all'aperto nelle ore più calde, a tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio termico. Lo strumento maggiormente diffuso è l'ordinanza urgente ma alcune Regioni hanno scelto la delibera di Giunta con protocollo d'intesa. Il meccanismo invece risulta omogeneo: il divieto di lavoro non è automatico, ma scatta nelle sole giornate e aree in cui la mappa previsionale dell'apposito portale segnala un livello di rischio termico definito alto per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, con riferimento alle ore 12:00. La fascia oraria interdetta ricorrente è quella compresa tra le 12:30 e le 16:00. I settori più frequentemente coinvolti sono agricoltura e florovivaismo, cantieri edili, cave, logistica di piazzale e, nelle ordinanze più recenti, la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita (rider). La verifica del rischio va effettuata quotidianamente consultando le mappe disponibili nella sezione previsioni del portale. Nelle Regioni interessate il datore di lavoro deve innanzitutto verificare se le proprie lavorazioni rientrano tra i settori richiamati dall'ordinanza applicabile e, in caso affermativo, consultare ogni giorno la mappa di rischio del territorio, solo nelle giornate con livello alto il divieto diviene operativo. Da prestare attenzione anche al fatto che le ordinanze non sostituiscono gli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 81/2008, resta così fermo l'obbligo di valutare il rischio da microclima severo caldo nel DVR e di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate, anche per attività non direttamente sospese. Tra le misure usuali rientrano la riorganizzazione degli orari con anticipo delle lavorazioni più gravose alle prime ore del mattino, pause frequenti in aree ombreggiate o climatizzate, idratazione costante, formazione del personale e sorveglianza sanitaria, con attenzione particolare ai lavoratori più suscettibili (anziani, neoassunti, non acclimatati, soggetti con patologie croniche). Sul piano sanzionatorio, il mancato rispetto delle disposizioni comporta le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave; le conseguenze possono colpire sia il datore di lavoro sia le figure preposte che abbiano omesso i controlli o non abbiano sospeso le attività nelle fasce interdette. Da ricordare che le imprese dispongono di uno strumento nazionale sempre attivabile in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteo, ovvero, la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili, tra cui rientrano  le temperature elevate che impediscono lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni all'aperto. Per il settore agricolo invece c'è la CISOA. La domanda di CIGO consente di gestire i periodi di stop senza oneri retributivi diretti sull'azienda, a tutela sia della continuità d'impresa sia del reddito dei lavoratori. Le domande si presentano all'interno del portale INPS, con due causali distinte: "evento meteo" per temperature elevate (sospensione autonoma su valutazione RSPP) e "sospensione per ordine di PA" (in presenza di ordinanza); entrambe comunque rientrano negli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), quindi senza esame congiunto preventivo né contribuzione addizionale