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23/06/2026 - FERIE ARRETRATE CON OBBLIGO FRUIZIONE

Fino il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e, qualora queste non sono state fruite interamente, dovranno essere versati i contributi previdenziali corrispondenti. Non manca molto quindi al termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2024, mentre scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati. Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane durante l'anno. Bisogna inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto di quelle che sono definite  ferie solidali,  di recente istituzione. In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative. Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti. Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,  il quale specifica: il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo; le ferie devono essere retribuite; il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore; la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il diritto alle ferie trova  altro rafforzamento all'interno del D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. Nel dettaglio, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali). Va sottolineato che il periodo feriale deve essere goduto nel seguente modo:  per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono  essere godute le ferie maturate nel 2023; Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate  possono essere dilazionate o monetizzate. Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio,  è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni. L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.  Va inoltre considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.  Nell'Interpello n. 19/2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano   tra i periodi  che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga.  Per il non rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative  sono le seguenti: Sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori; Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni;  Sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni. Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie. In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro  devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue. Da ricordare che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970.  In assenza di accordi specifici,  il termine scatta trascorsi i diciotto mesi. L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto. I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, senza escludere la contribuzione sulle ferie non godute. Per il recupero dei contributi, quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale Ferie all'interno del sistema Uniemens.