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17/06/2026 - INDENNITA' MALATTIA ANCHE PER DAY HOSPITAL E COMUNITA'

Attraverso la Circolare n. 65 datata 16 giugno 2026, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e il Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS riscrivono le regole operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia in diverse situazioni che, fino ad oggi, generavano incertezza applicativa. Il documento risponde all'evoluzione organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale, il quale ha progressivamente affiancato al ricovero ospedaliero tradizionale modelli alternativi di cura, come: attività ambulatoriali complesse, strutture residenziali e semiresidenziali, osservazione breve intensiva (obi) comunità terapeutiche e centri specialistici per i disturbi dell'alimentazione. L'istituto richiama la Circolare n. 136 del 25 luglio 2003, quest ultima aveva già fissato le regole generali per la malattia, il ricovero ospedaliero e il day hospital. La nuova Circolare n. 65/2026 integra e supera in più punti quella disciplina, adeguandola al contesto attuale del SSN. Nel dettaglio, vengono superate le indicazioni del par. 5 e del par. 9 della circolare del 2003, rispettivamente in materia di Day Service ambulatoriale e comunità terapeutiche per dipendenze patologiche. Restano confermate le regole sulle fasce di reperibilità: nei casi equiparati alla malattia comune, il lavoratore è tenuto a rispettarle, eventualmente presso l'indirizzo della struttura sanitaria che lo ospita. Le principali novità inserite dalla Circolare n. 65/2026 riguardano l'estensione dell'equiparazione al ricovero ospedaliero o al day hospital a una serie di situazioni in precedenza prive di una disciplina uniforme, come: Day Service Ambulatoriale, Centri di Salute Mentale (CSM) e giornate di trattamento programmato, CSM con ospitalità notturna documentata come ricovero breve, SPDC, strutture psichiatriche residenziali sanitarie accreditate, RSA per motivi sanitari, Hospice, Unità di Riabilitazione, Prestazioni semiresidenziali psichiatriche (Centri Diurni), strutture socio-riabilitative senza assistenza sanitaria, Day service complessi presso Case della Comunità, OBI e Degenza Breve (DB) annesse al Pronto Soccorso, Comunità terapeutiche per dipendenze – residenziale con assistenza sanitaria accreditata, Comunità terapeutiche a prevalenza socio-educativa o semiresidenziale, Centri DNA – day service, day hospital, residenzialità intensiva sanitaria accreditata, Centri DNA – semiresidenziale o strutture senza assistenza sanitaria.Il criterio discriminante tra equiparazione al ricovero ospedaliero e malattia comune è, in quasi tutti i casi, la presenza di autorizzazione o accreditamento SSN. Prima di ogni altra valutazione, bisogna accertare che la struttura in cui il lavoratore è stato ospitato operi in regime autorizzato o accreditato. Si deve inoltre richiedere la documentazione corretta al lavoratore. Per le strutture equiparate al ricovero è necessario acquisire la cartella clinica o il certificato di dimissione con diagnosi, firmato da un medico in servizio presso la struttura, e il Piano Terapeutico Individuale (PTI). Per le fattispecie equiparate alla malattia comune è sufficiente la certificazione medica attestante l'incapacità temporanea al lavoro, redatta secondo le modalità ordinarie. Nei casi di equiparazione alla malattia comune (strutture socio-educative, percorsi semiresidenziali, comunità senza assistenza sanitaria) permane l'obbligo di reperibilità. Il lavoratore può indicare come domicilio per le visite di controllo l'indirizzo della struttura che lo ospita. Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore abbia comunicato correttamente tale indirizzo all'INPS al momento della certificazione. Attenzione alle cd dimissioni protette. La circolare conferma che i giorni di dimissione protetta non sono integralmente assimilabili al ricovero: sono indennizzabili come ricovero solo le giornate in cui il lavoratore si reca in struttura per accertamenti programmati; gli altri giorni richiedono certificazione medica ordinaria attestante l'incapacità lavorativa.