19/05/2026 - BONUS DONNE 2026, REQUISITI E DOMANDE
Il Bonus Donne 2026, introdotto dall'articolo 1 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (decreto Lavoro), riconosce ai datori di lavoro privati un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. La circolare INPS n. 57 del 14.5.2026 definisce le regole operative . In attesa dell'apertura della piattaforma per le domande, vediamo tutti i dettagli e qualche criticità emersa dalla stampa di settore. L'agevolazione si applica a tutti i datori di lavoro privati, incluso il settore agricolo, indipendentemente dalla natura imprenditoriale. Sono escluse le pubbliche amministrazioni ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001. Sono esclusi dal beneficio: i contratti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente e le prestazioni occasionali ex art. 54-bis D.L. 50/2017. L'agevolazione si applica invece anche ai rapporti a tempo parziale, con massimali proporzionalmente ridotti, e alle assunzioni a scopo di somministrazione, anche se rese verso l'utilizzatore in forma a tempo determinato. L'esonero copre il 100% della contribuzione previdenziale datoriale, entro il limite di 650 € mensili per lavoratrice (800 € per la ZES ammissibile). Per rapporti instaurati e risolti nel corso del mese il massimale giornaliero è pari a 20,96 € (= 650/31) oppure 25,80 € (= 800/31) per la ZES. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. In caso di part-time, i massimali vanno proporzionalmente ridotti. Le seguenti contribuzioni sono esplicitamente escluse dall'esonero: Premi e contributi INAIL; Contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.); Contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali e Fondi provinciali Trento e Bolzano; Contributo Fondo solidarietà trasporto aereo; Contributo 0,30% per Fondi interprofessionali formazione continua; Contributi di solidarietà su previdenza complementare, spettacolo e sport. Il contributo aggiuntivo IVS (0,50% ex art. 3, c. 15, L. 297/1982) è invece soggetto all'esonero: in tal caso il datore di lavoro non deve operare il corrispondente abbattimento della quota annua di TFR, o lo opera solo pro quota sulla parte eventualmente non esonerata. Raggiunto il limite di spesa della relativa categoria, l'INPS sospenderà l'accoglimento delle domande e ne dà immediata comunicazione ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Il diritto all'esonero richiede il rispetto di condizioni generali oltre alcune condizioni specifiche. Sul piano generale sono richiesti: regolarità DURC; assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza; rispetto dei CCNL comparativamente più rappresentativi; assenza di obbligo preesistente di assunzione; rispetto dei diritti di precedenza; assenza di sospensioni per crisi aziendale nella stessa unità produttiva; invio tempestivo delle comunicazioni obbligatorie (il ritardo fa perdere il beneficio per il periodo scoperto). Il decreto 62 2026 richiede specificamente anche: assenza di licenziamenti individuali per GMO o collettivi nei 6 mesi precedenti l'assunzione nella stessa unità produttiva; assenza di licenziamenti per GMO nei 6 mesi successivi all'assunzione (pena revoca e recupero del beneficio); incremento occupazionale netto calcolato in ULA sull'intera organizzazione datoriale, incluse società controllate e collegate; trattamento economico non inferiore al CCNL di riferimento (c.d. salario giusto, art. 7, c. 5, D.L. 62/2026). Quanto alle incompatibilità, gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni di aliquota datoriali. Sono invece compatibili: con lo sgravio per la Certificazione della parità di genere (esonero 1%, max 50.000 €/anno ex art. 5, L. 162/2021); con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (art. 1, cc. 399-400, L. 207/2024); con gli esoneri sulla quota IVS a carico della lavoratrice (es. esonero madre ex art. 1, cc. 180-181, L. 213/2023). I datori di lavoro dovranno presentare domanda in via telematica sul sito INPS. Nel modulo vanno indicati: dati identificativi dell'impresa e della lavoratrice (inclusa residenza); classe di svantaggio; tipo di contratto e percentuale oraria; retribuzione media mensile prevista (comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª) e aliquota contributiva datoriale; dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 di non cumulo con altri esoneri datoriali sulla singola lavoratrice; dichiarazione di applicazione del trattamento economico complessivo (TEC) non inferiore al CCNL applicabile. La domanda può essere presentata sia per assunzioni già effettuate che per rapporti non ancora instaurati. Nell'ultimo caso l'INPS accantona preventivamente le risorse e assegna un termine perentorio di 10 giorni per l'instaurazione del rapporto e l'invio della comunicazione obbligatoria. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita delle somme accantonate, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza. Il modulo va compilato una sola volta per la prima assunzione incentivata, per il beneficio residuo in caso di successiva riassunzione non è richiesta una nuova istanza, a condizione che il nuovo rapporto sia instaurato entro il 31 dicembre 2026. In caso di variazione in aumento dell'orario part-time, il beneficio non può superare il tetto già autorizzato. In caso di riduzione, è onere del datore di lavoro riparametrare spontaneamente l'importo fruito.