18/05/2026 - QUATTORDICESIMA 2026
Come risaputo, alcuni contratti collettivi prevedono l'erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, anche di un'ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di quattordicesima, ma detta anche premio feriale. La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti compensi a periodicità plurimensile, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore rispetto al normale periodo di paga. Generalmente la contrattazione collettiva regolamenta l'entità della retribuzione lorda a cui parametrare di conseguenza la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento. In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono diverse regole. Di consuetudine, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL prende come riferimento il concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno. Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, si dovranno così prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza. Detto questo, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario. Solitamente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva in un periodo compreso dall'1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Per tale motivo, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena. In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, considerando che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni. L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio. Per il calcolo della quattordicesima si procede moltiplicando l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno corrente e poi si divide la somma per 12. Vanno considerati come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni anche non interamente lavorati. Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque la maturazione della quattordicesima mensilità, altre no. Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Dal 2023 sono stati previsti dalle leggi di bilancio prima in via sperimentale e poi a regime gli esoneri contributivo parziali sui redditi da lavoro dipendente pari al 6% per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o al 7% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili). Lo sgravio non si applica pero ai ratei di tredicesima e quattordicesima. Le istruzioni dettagliate in merito sono state fornite dall' INPS con la deue circolari, nel dettaglio n. 7/2023 e n.11/2024. Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.