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06/05/2026 - INFORTUNIO LAVORO, QUANDO SI TORNA SENZA CERTIFICATO?

Con la circolare n. 17 datata 29 aprile 2026, l'Inail rende note le nuove istruzioni operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell'attività lavorativa. Le indicazioni tengono conto dell'evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica, dell'estensione della tutela assicurativa e anche dell'impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali. L'intervento spiega quelle che sono le modalità di gestione dei certificati e le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva. ll documento si inserisce nel quadro normativo delineato dal Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), in particolare agli articoli 52, 53 e 102, i quali curano gli obblighi di certificazione e le conseguenze medico-legali dell'infortunio. A queste disposizioni si affiancano il D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e al giudizio di idoneità alla mansione (art. 41), e il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici. Da ricordare che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Tale modello è utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi, distinguendo tra certificati primo, continuativo, definitivo e di riammissione in temporanea. La classificazione ha scopo esclusivamente operativo e non incide sul valore giuridico dei certificati. L'elemento cardine resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve essere sempre indicata, insieme alla diagnosi e all'eventuale previsione di postumi permanenti. La principale novità  della circolare riguarda la ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi.  L’Inail chiarisce che il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi. Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione specifica , in applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto riguarda la ripresa anticipata, la circolare ribadisce che essa è consentita solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria. In assenza dell'aena citato documento, il rientro non è legittimo. Per concludere viene sottolineato che  le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali, garantendo uniformità di gestione tra le diverse fattispecie tutelate. Dal punto di vista operativo, datori di lavoro e consulenti devono considerare che la cessazione dell’assenza coincide con l’ultimo giorno di prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.