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05/05/2026 - BONUS ASSUNZIONI 2026

All'interno del quadro normativo italiano, esistono diverse agevolazioni inerenti alle assunzioni nelle imprese private, solitamente rivolte in ausilio dell'occupazione stabile, con contratti a tempo indeterminato, o comunque destinate a categorie svantaggiate come giovani, donne, disoccupati da lungo tempo, disabili. Molte sono temporanee quindi istituite con fondi limitati che scadono dopo pochi mesi (quasi ogni legge di bilancio ma anche decreti legge definiti urgenti le prevedono) ma ce ne sono anche numerose che non sono vincolate a specifici periodi di applicazione, queste misure continuano a costituire strumenti permanenti di politica attiva del lavoro. Come per esempio le recenti proroghe dei bonus per giovani, donne e ZES per il Mezzogiorno istituiti dal Decreto Coesione del 2024 sono state superate con le nuove misure del decreto legge 62 2026. Una delle misure  di meggior rilievo introdotta recentemente  è la super-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.  L’incentivo,  è previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023, questo consente alle imprese di portare in deduzione un ammontare maggiorato rispetto al costo effettivo sostenuto per i dipendenti assunti, con due diversi livelli di beneficio: 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; 130% quando i lavoratori appartengono a categorie svantaggiate (ad esempio persone con disabilità, soggetti svantaggiati ai sensi di legge, lavoratori provenienti da percorsi di sostegno). L'appena citata forma di incentivo non si configura come un esonero contributivo INPS, ma come una agevolazione fiscale , finalizzata a ridurre l’imponibile d’impresa nell’anno di sostenimento dei costi. È uno strumento permanente (a regime) concepito per stimolare l’occupazione stabile, con particolare efficacia per le imprese che aumentano l’organico permanente senza ricorrere a contratti a termine. Tra i bonus a regime  rivolti ai giovani  rientrano: L’esonero contributivo per l’assunzione stabile di giovani under 30,  la misura nasce con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 100-108 e 113-114) e dopo svariate proroghe è diventata una misura strutturale,  si applica alle assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time, anche in somministrazione) e alle trasformazioni da tempo determinato, con esclusione del lavoro domestico e dei dirigenti, il beneficio è pari al 50% dei contributi a carico datore nel limite di 3.000 euro annui per 36 mesi, con regole protabili del residuo in caso di interruzione prima dei 36 mesi; L’esonero “post alternanza scuola-lavoro”, reso stabile dalla stessa L. 205/2017 e collegato alle assunzioni (entro 6 mesi dal titolo) di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore periodi di alternanza o apprendistato di I/III livello. Nell'appena citato caso l’azienda può fruire dell’esonero del 100% dei contributi INPS (restano esclusi i premi INAIL), sempre nel limite annuo di 3.000 euro, e con i requisiti anagrafici e di “prima occupazione stabile” richiamati dalla disciplina generale. Nel 2026, tra le misure stabili utili in chiave operativa rientrano diversi incentivi legati a percorsi di politica attiva o a specifici status del lavoratore: In primo luogo, dopo la fine del Reddito di cittadinanza, è stato riproposto dal  D.L. 48/2023 un esonero per l’assunzione di beneficiari di ADI (Assegno di Inclusione) e SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro); Resta inoltre a regime”+ l’incentivo economico per l’assunzione di percettori NASpI, introdotto dalla riforma Fornero; E' strutturale anche l’agevolazione per chi assume lavoratori in CIGS; Va ricordato infine, oltre al contratto di apprendistato ordinario, rivolto ai giovani, anche  l’apprendistato per lavoratori over 29 titolari di indennità di disoccupazione  ( D.Lgs. 81/2015,) con le aliquote contributive agevolate tipiche del rapporto.   Un terzo blocco di bonus “a regime” riguarda gli obiettivi di  inclusione, pari opportunità e conciliazione vita-lavoro dei genitori, vedi:  l’incentivo “Fornero” per l’assunzione di donne svantaggiate e di over 50 disoccupati da oltre 12 mesi, disciplinato dall’art. 4, commi 8-11, L. 92/2012;  Sul fronte disabilità, l’incentivo economico per l’assunzione di persone con disabilità è previsto dall’art. 13 della L. 68/1999 (come riformato dal D.Lgs. 151/2015);  Per le imprese con meno di 20 dipendenti, rimane inoltre  utilizzabile lo sgravio per assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità/parentale, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 151/2001;  Infine, tra le leve di reinserimento sociale, restano gli incentivi per l’assunzione di detenuti/internati.  Si segnala infine che un utile supporto operativo per lavoratori , imprese e consulenti è il repertorio degli incentivi all'assunzione del Ministero del Lavoro, consultabile online