30/04/2026 - RETRIBUZIONI DELLE FESTIVITA'
Secondo la legge 260/1049 e successive modifiche, sono considerati giorni festivi oltre alla domenica (normale giorno di riposo settimanale) determinate date per ricorrenze civili e religiose, nelle quali di norma il lavoratore non dovrebbe svolgere alcuna attività lavorativa. Si tratta in particolare di: 1 gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); Domenica di Pasqua; Lunedì dopo Pasqua (lunedì dell'Angelo); 25 aprile (Festa della liberazione); 1 maggio (Festa dei lavoratori); 2 giugno (Festa della Repubblica); 15 agosto (Assunzione della beata vergine); 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata concezione di Maria); 25 dicembre (Natale); 26 dicembre (Santo Stefano). I contratti collettivi lavoro prevedono, inoltre, l'ulteriore festività coincidente con il giorno del Santo Patrono del luogo dove è ubicata la sede di lavoro. Nei casi appeni citati ai lavoratori dipendenti spetta il trattamento economico ordinario, pur godendo della festività. Nel dettaglio: ai lavoratori retribuiti in misura fissa spetta lo stipendio integrale , senza importi aggiuntivi né decurtazioni, per i lavoratori retribuiti a ore spetta la normale retribuzione globale giornaliera ragguagliata a 1/6. Bisogna sempre riferimento anche alle previsioni dei CCNL. I contratti collettivi possono prevedere nel periodo pasquale anche ulteriori giornate festive oppure semifestive, solitamente con riposo retribuito nel pomeriggio, come succede a volte con il 24 o 31 dicembre. Attenzione va prestata anche alle festività riconosciute da altre religioni spesso contigue a quelle della religione cattolica, come la Pasqua ebraica e la Pasqua ortodossa. Le previsioni sono diverse a seconda del contratto nazionale applicato . Un accordo interconferderale ha previsto per il settore industriale la corresponsione di un importo aggiuntivo, pari alla quota di retribuzione giornaliera per i lavoratori con retribuzione fissa mensile. Secondo una sentenza di Cassazione questo principio dovrebbe essere fatto valere per tutti i lavoratori retribuiti in misura fissa. In genere la festività di Pasqua non viene compensata attraverso un trattamento economico aggiuntivo. La relativa retribuzione è, invece, prevista per il successivo lunedì di Pasqua, che viene trattato come festività infrasettimanale. Ciò nonostante, alcuni contratti collettivi prevedono uno specifico trattamento anche per la giornata di Pasqua. In caso di retribuzione a ore sono sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig o Fis. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche. In caso di Cig a orario ridotto la relativa retribuzione delle festività resta a carico del datore di lavoro.