27/04/2026 - DETRAZIONE SPESE PER ABBONAMENTI PUBBLICI
Le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono detraibili nella misura del 19%, nel limite di spesa complessiva di 250 euro. Pertanto, la misura della detrazione massime è fissata a 47,50 euro. La detrazione spetta sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente. Tuttavia se nella busta paga risulta la voce rimborso spese trasporto non si ha diritto alla detrazione perché la spesa non è stata effettivamente sostenuta. È possibile beneficiare della detrazione fiscale al 19% per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, forniti da enti pubblici o privati affidatari del servizio pubblico. Rientrano, pertanto, all’interno dell’ambito applicativo: gli abbonamenti ad autobus, metropolitane e treni. Non sono detraibili i singoli biglietti per il trasporto pubblico. L’agevolazione sarà garantita a tutti i contribuenti che presentano la spesa effettivamente sostenuta durante l’anno. Questa detrazione viene riconosciuta anche per le spese sostenute per eventuali familiari a carico, pensiamo al caso dei figli che utilizzino i mezzi pubblici per andare a scuola. Pertanto, il limite massimo di spesa si riferisce cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico. Ancora, l’Agenzia ha chiarito anche che se per l’abbonamento di un figlio a carico la spesa è superiore al tetto di spesa massima, gli importi non possono essere portati in detrazione pro quota da ciascun genitore. Per abbonamento si intende quel titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Per tale motivo, sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico dei mezzi di trasporto pubblico. Non possono invece beneficiare della detrazione: I titoli di viaggio con una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, come ad esempio i biglietti a tempo; le carte di trasporto integrate, (carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici permettono di beneficiare dell’ingresso a musei). Con la Circolare n. 14/E/23 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per il servizio di trasporto scolastico, anche reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, sono detraibili come spese d'istruzione non universitarie. Ricordiamo anche che la detrazione per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico è compatibile con la detrazione spettante per le spese di istruzione. L’agevolazione fiscale sul pagamento degli abbonamenti per i mezzi pubblici può essere richiesta da parte dei contribuenti che procedono con la dichiarazione dei redditi, che è un obbligo di legge, che hanno sostenuto spese per il trasporto pubblico. Per ottenere questo rimborso IRPEF bisognerà presentare tutte le spese sostenute l’anno precedente per questi particolari servizi (acquisto di abbonamenti a bus e pullman, abbonamenti per viaggi in metro o per il treno, anche per le spese sostenute per i familiari che risultano a carico fiscale). Possono essere richieste le detrazioni per tutti gli abbonamenti acquistati nel 2025 quindi non ancora per quelli dell’anno in corso. Si può trattare di abbonamenti annuali, mensili o anche settimanali, intestati al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi o per un familiare a carico. Sono ammesse le spese per il servizio di trasporto pubblico, ma anche per il trasporto privato, se questo prevede una concessione dal pubblico. Per poter accedere alle detrazioni è necessario che le spese sostenute per l’abbonamento, o gli abbonamenti, siano state pagate tramite mezzi tracciabili. Sono quindi ammesse in detrazione unicamente le spese sostenute tramite bancomat, bonifico, carte di credito, metodi di pagamento digitali tracciabili. Anche per questo tipo di costi, come accade già per diverse detrazioni, non è più ammesso il pagamento in contanti. Si tratta di una delle misure prese recentemente dallo stato per contribuire alla lotta all’evasione fiscale, e alla riduzione del denaro in contante. Sul titolo di viaggio nominativo è indicata la durata dell’abbonamento e l’ammontare della spesa sostenuta. Al fine di documentare che la spesa è stata sostenuta nell’anno occorrerà necessariamente conservare: fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto; altra eventuale documentazione attestante la data di pagamento. In caso di impossibilità a procurarsi la predetta documentazione (a causa del particolare regime IVA applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio), la spesa è considerata sostenuta alla data di inizio validità dell’abbonamento. In caso di emissione di titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio. Nonché ogni altra documentazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta, periodo di sostenimento).