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23/04/2026 - ASSEGNO UNICO 2026

Con la circolare n. 7 datata 30 gennaio 2026, l'INPS fornisce indicazioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento: alla presentazione delle domande per l’anno 2026, all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione. Il documento è rivolto ai soggetti che già beneficiano della misura e conferma il principio della continuità delle domande accolte. Vengono fornite anche le tabelle degli importi dell'assegno per il corretto riconoscimento degli importi spettanti nel nuovo anno.  L’Assegno Unico e Universale è retto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il quale ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. Nel dettaglio, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato accolta, senza necessità di rinnovo annuale. La circolare sopra menzionata richiama inoltre: la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande; l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo; l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che introduce l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.  Per l’anno 2026, l'Istituto conferma che non occorre presentare una nuova domanda di Assegno Unico per i nuclei familiari che risultano già titolari di una domanda in stato accolta, eccetto i casi di domanda decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare. In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU è corrisposto con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Ciò nonostante, se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026. Per ottenere importi superiori al minimo, è necessario che la DSU 2026 risulti correttamente attestata. La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. Gli importi aggiornati trovano applicazione dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari e dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026.  In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.  Da segnalare che il decreto PNRR convertito in legge 50 2026 in vigore dal 21 aprile  2026 ha apportato una modifica alle regole per il diritto all'Assegno Unico  per adeguarsi alle Direttive europee. La nuova norma prevede che  possono fare richiesta anche: i lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, con  contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo e iscrizione a una gestione previdenziale  italiana e versamento effettivo della  relativa contribuzione  obbligatoria; coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea a carico  fiscalmente secondo la legislazione italiana. Si attendono ora  le istruzioni operative da parte dell'INPS inerenti alle modalita di applicazione e decorrenza.