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21/04/2026 - DECRETO BOLLETTE 2026 CONVERTITO

Il Consiglio dei ministri aveva approvato in data 19 febbraio 2026 il Decreto Energia (o Bollette) 2026, con interventi rilevanti (circa 5 miliardi di spesa) rivolto sia alle famiglie vulnerabili sia alle utenze non domestiche, per contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi energetici sulla produzione industriale. Il decreto 21 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2026 ed è in vigore dal 21 febbraio. La legge di conversione è stata approvata in seconda lettura dal Senato, l'8 aprile ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026. Il decreto legge  interviene su due livelli e garantisce:  un contributo aggiuntivo di 115 euro all’anno sulla bolletta elettrica per 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che  già percepiscono il bonus sociale pari a 200 euro annui. Il beneficio  complessivo per queste famiglie sarà pari a 315 euro all’anno, cifra  che equivale alla metà del costo medio annuale della bolletta elettrica; uno sconto  sulla bolletta elettrica per 4,5 milioni di famiglie   con ISEE inferiore a 25.000 euro e non titolari di bonus sociali da parte dei venditori. Il  contributo sarà  riconosciuto su base volontaria dalle imprese venditrici di  energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell’energia del  primo bimestre utile dell’anno. Ai venditori che aderiscono al  meccanismo è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche  a fini commerciali.  La legge di conversione ha eliminato l'importo indicativo di 60 euro che era presente nel decreto legge. La misura interesserà oltre 4,5 milioni di famiglie e sarà finanziata con un trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.  Non solo il contributo diretto, ma, il decreto interviene sulle componenti strutturali della bolletta elettrica, in particolare sugli oneri generali di sistema che impattano sui costi sia degli utenti domestici che delle imprese. Sono previste delle rimodulazioni dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e una diversa gestione dei flussi finanziari tra Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e sistema tariffario. Il fine preannunciato è quello di contenere o stabilizzare la componente ASOS, che incide in modo significativo sull’importo finale pagato dagli utenti domestici. Sul fronte del gas, il provvedimento prevede l’utilizzo di risorse che derivano dalla gestione e dalla vendita di gas per finalità di riduzione o compensazione di alcune componenti tariffarie. In oiche parole, parte dei proventi sarà destinata ad attenuare il peso delle voci che compongono la bolletta del gas naturale,ma non per i clienti domestici. Anche in questo caso, gli effetti concreti dipenderanno dai successivi provvedimenti attuativi e dalle decisioni dell’Autorità di regolazione. Il decreto contiene anche misure volte a favorire una maggiore concorrenza  per le imprese nel mercato del gas e a migliorare la liquidità degli scambi, con possibili ricadute indirette sui prezzi finali applicati ai consumatori. Allo stesso tempo, vengono introdotte semplificazioni per la realizzazione e la connessione di impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e ridurre nel medio periodo la dipendenza da fonti più costose. Con l’approvazione definitiva in Senato dell’8 aprile 2026,  sono state introdotte  alcune novità e precisazioni rispetto al testo originario. Tanto per iniziare, viene confermato il contributo straordinario di 115 euro per i titolari di bonus sociale elettrico, mentre il meccanismo di contributo volontario da parte dei venditori di energia viene esteso anche al 2027 e rivolto ai clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro non beneficiari del bonus. Tra le integrazioni più rilevanti per le famiglie, è prevista dal 1° gennaio 2026 anche la compensazione della spesa per il teleriscaldamento per i nuclei già ammessi alle tariffe agevolate.  Per concludere, viene rafforzata la tutela dei consumatori con il divieto di telemarketing aggressivo nel settore energia, salvo esplicito consenso o richiesta dell’utente. Nello specifico la legge vieta  espressamente le chiamate e i messaggi promozionali finalizzati alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas nei confronti dei consumatori, salvo due eccezioni: il caso in cui sia stato lo stesso utente a richiedere il contatto tramite i canali ufficiali del venditore (ad esempio compilando un form online) oppure quando si tratti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere offerte commerciali. In assenza di tali presupposti, ogni contatto promozionale deve considerarsi illecito. Viene previsto un meccanismo di tutela attiva per gli utenti, infatti, in caso di violazione, è possibile segnalare il numero utilizzato per il contatto sia al Garante per la protezione dei dati personali sia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, favorendo così controlli e sanzioni più efficaci nei confronti degli operatori scorretti.