09/04/2026 - CONTRIBUTI COLF E BADANTI
Con la circolare n. 9 datata 3 febbraio 2026, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, come conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%. Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo compreso dall'1 gennaio al 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all'applicazione del contributo addizionale NASpI. La prima delle varie novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT. Restano confermati: gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente; la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF; l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro. La circolare rievoca inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando che, per i lavoratori domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la quota in busta paga. L'istituto annuncia una prossima circolare in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo. I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). È fondamentale inoltre controllare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole. Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Quindi: il primo trimestre (gennaio-marzo) entro il 10 aprile 2026; il secondo trimestre (aprile-giugno) entro il 10 luglio 2026; il terzo trimestre (luglio-settembre) entro il 10 ottobre 2026; il quarto trimestre (ottobre-dicembre) entro il 10 gennaio 2027. Se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.