02/04/2026 - BONUS ASILO NIDO 2026
Con la circolare n. 29 datata 27 marzo 2026, l'INPS ha reso note quelle che sono le nuove indicazioni operative per l'accesso al bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare, aggiornate alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2025 e nella legge di Bilancio 2026. Le istruzioni riguardano in particolare la gestione delle domande a partire dall'anno 2026, con importanti novità sia sul piano della durata delle istanze sia sui criteri per la definizione dell'importo che spetta alla famiglia. Il documento fornisce le indicazioni dettagliate per la corretta presentazione delle domande. Con il messaggio 1126 del 31 marzo l'Istituto comunica, come preannunciato, l'apertura del servizio per la presentazione delle domande del 2026 dal 1 aprile 2026. Le domande possono essere presentate solamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS; o attraverso gli Istituti di patronato. Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale INPS. Il contributo per l’asilo nido trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, attuato dal D.P.C.M. del 17 febbraio 2017. Negli anni a seguire la disciplina è stata oggetto di diversi interventi interpretativi e modificativi. Nel dettaglio, il decreto-legge n. 95/2025 (convertito dalla legge n. 118/2025) ha previsto: l’estensione dell’ambito applicativo del contributo ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati secondo le normative regionali; la modifica della durata delle domande, che dal 2026 non sono più annuali ma valide fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Ulteriori novità derivano poi dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha introdotto un nuovo indicatore economico di riferimento, l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, da utilizzare per il calcolo del beneficio. Restano anche applicabili le norme relative ai requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e titolo di soggiorno per cittadini extra UE), nonché le disposizioni in materia di incumulabilità con altre agevolazioni fiscali. Le principali innovazioni operative per il 2026 riguardano la durata delle domande, i criteri di calcolo dell’importo e l’utilizzo dell’ISEE. Dal 1° gennaio 2026 la domanda non ha più validità annuale, resta attiva fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie 3 anni, non richiede una nuova presentazione ogni anno, ma solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il beneficio. L’importo del bonus è ora calcolato sull’ISEE specifico per prestazioni familiari, ridotto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico (AUU). L'appena citato meccanismo incide direttamente sulla fascia di contributo spettante. Gli importi variano in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) o i patronati. L'INPS deve comunicare in un prossimo messaggio l'apertura della piattaforma online Il richiedente deve indicare: la tipologia di contributo (asilo nido o supporto domiciliare); i dati della struttura educativa; il titolo abilitativo (per strutture private); l’IBAN per l’accredito. Per ottenere la prenotazione è necessario allegare almeno un documento di spesa relativa a una mensilità; la priorità è determinata da data e ora di caricamento; in caso di fondi esauriti, le domande restano in lista di attesa. Il rimborso avviene solo per spese effettivamente sostenute e documentate. Sono ammesse: le rette mensili; i quota pasti; l'imposta di bollo; l'IVA agevolata. Non sono rimborsabili invece l'iscrizione, i pre e post scuola, l'IVA ordinaria. I documenti richiesti sono: la fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore; la prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno, ecc.). La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo. È possibile modificare le mensilità richieste tramite il servizio online in caso di perdita dei requisiti, il beneficio viene revocato, ancora, è ammesso il subentro di altro soggetto entro 90 giorni. L’INPS effettua controlli sui requisiti dichiarati e sulla documentazione presentata. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite.