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01/04/2026 - DIMISSIONI IN MATERNITA' NON CONVALIDATE

Quando una lavoratrice rassegna le dimissioni durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del bambino, la legge impone un preciso requisito formale, cioè, la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro. L'appena citato adempimento, previsto dall'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151 del 2001 (Testo Unico a tutela della maternità e paternità), non è una mera formalità burocratica, ma bensì una condizione di efficacia del recesso, creata per tutelare le lavoratrici che possono essere stata indotte alle dimissioni in modo strumentale dal datore di lavoro La sua assenza rende le dimissioni prive di effetti giuridici, con conseguenze che possono essere per paradosso negative per l'accesso alle prestazioni previdenziali.  La vicenda sottoposta all'esame della Corte di Cassazione riguarda una lavoratrice che aveva rassegnato le proprie dimissioni nel settembre 2015, durante il periodo protetto.  Le dimissioni non erano state convalidate dal competente servizio ispettivo. La Corte d'Appello di Roma, investita dell'impugnazione, aveva da un lato correttamente dichiarato l'inefficacia delle dimissioni per mancata convalida, ritenendo quindi il rapporto di lavoro ancora in essere, ma aveva poi,  riconosciuto alla lavoratrice anche il diritto alla NASpI, nonché ai trattamenti di astensione anticipata e di maternità, condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei. L'Istituto previdenziale ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte, contestando specificamente il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione in assenza del presupposto fondamentale richiesto dalla normativa: la perdita involontaria dell'occupazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza della Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Il ragionamento della Suprema Corte muove da un dato normativo preciso: il D.Lgs. n. 22 del 2015, agli artt. 1, 2 e 3, riconosce la NASpI esclusivamente ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Questa perdita involontaria presuppone, in modo indefettibile, la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso sotto esame, si esclude il requisito della volontarietà  pr l'applicazione del testo unico sulla maternita dlgs 151 2001  ma  le dimissioni erano state dichiarate inefficaci  in toto, per mancata convalida. Se il rapporto di lavoro non poteva considerarsi estinto, non vi era dunque alcuna disoccupazione involontaria su cui fondare il diritto alla prestazione previdenziale. La Corte ha anche chiarito un ulteriore punto di diritto rilevante per la prassi. Era stata prospettata dalla lavoratrice la tesi per cui l'inefficacia delle dimissioni non convalidate sarebbe limitata al solo periodo di protezione, una volta decorso questo periodo, le dimissioni sarebbero comunque produttive dei loro effetti estintivi. La Cassazione però ha respinto questa interpretazione, richiamando un proprio precedente (n. 5598 del 2023) in cui si precisava che il testo dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151 del 2001 utilizza una formula ampia e generale, dalla quale non è possibile desumere che la necessità della convalida venga meno al termine del periodo protetto. La ratio della norma è tutelare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva nel momento in cui essa viene espressa, momento che coincide con la gravidanza o il primo anno di vita del figlio. La successiva scadenza del periodo protetto è un fattore neutro, i non utile per sanare un atto già viziato nella sua formazione. Ammettere il contrario significherebbe svuotare di contenuto la protezione antiabusiva voluta dal legislatore. Restano quindi  impregiudicati i rapporti tra la lavoratrice e il datore di lavoro, rimasto estraneo al giudizio.