30/03/2026 - RETRIBUZIONI IN CONTANTI, LE SANZIONI
La disciplina sui pagamenti delle retribuzioni impartisce ai datori di lavoro l'utilizzo di strumenti tracciabili, con il fine di contrastare fenomeni di lavoro irregolare e garantire trasparenza all'interno dei rapporti di lavoro. Il divieto di corresponsione in contanti rappresenta al giorno d'oggi un principio consolidato dell'ordinamento lavoristico, con serie conseguenze sanzionatorie in caso di violazione. Su tale tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, disponendo nuovi chiarimenti interpretativi di particolare interesse principalmente in relazione al criterio di calcolo delle sanzioni amministrative, anche sulla scorta delle indicazioni dell'ispettorato. La controversia trae origine da un accertamento ispettivo che aveva rilevato, tra le altre violazioni, il pagamento delle retribuzioni in contanti a una lavoratrice, settimanalmente. A seguito dell’ispezione, veniva emessa ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa, calcolata sulla base del numero delle singole erogazioni effettuate non in modalità tracciabile. Il datore di lavoro in questione proponeva opposizione, sostenendo che la sanzine doveva rifersi alla retribuzione nel suo complesso e non a ciascun pagamento effettuato. Ancora, veniva contestata l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, ritenendo applicabile il cumulo giuridico previsto per le violazioni amministrative. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello rigettavano l'appena citata opposizione, sulla base delle le dichiarazioni rese dalla lavoratrice, ritenute coerenti e non contestate, dalle quali emergeva chiaramente la corresponsione della retribuzione con cadenza settimanale. La determinazione della sanzione veniva quindi ritenuta corretta, in quanto commisurata al numero dei singoli pagamenti in contanti. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione dei giudici di merito, fornendo un’interpretazione chiara e concisa della normativa in materia di tracciabilità delle retribuzioni. Nel dettaglio, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1, commi 910, 911 e 913 della legge n. 205/2017, l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili riguarda ogni singola erogazione avente natura retributiva. Stando ai giudici di legittimità, il termine retribuzione deve essere inteso come obbligazione periodica del datore di lavoro, generalmente corrisposta con cadenza mensile, ma suscettibile di frazionamento in più pagamenti. Proprio tale caratteristica comporta che ogni singola dazione effettuata in violazione delle modalità tracciabili integri un autonomo illecito amministrativo. La Corte ha quindi affermato il principio secondo cui la sanzione deve essere applicata per ciascun pagamento non conforme, e non in relazione all’intero periodo retributivo. Questa interpretazione risponde alla finalità della norma, che è quella di garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi economici tra datore e lavoratore. Quanto al cumulo delle sanzioni, è stata esclusa l’applicabilità del cumulo giuridico, in quanto le violazioni derivano da condotte distinte nel tempo, rappresentate dai singoli pagamenti effettuati. In tali casi trova applicazione il criterio del cumulo materiale, con conseguente somma delle sanzioni per ogni violazione. Per concludere, la Corte ha ribadito che la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione non deve necessariamente dettagliare il procedimento di quantificazione della sanzione, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi essenziali, fermo restando il potere del giudice di verificarne la congruità in sede di opposizione.