11/03/2026 - SMART WORKING E SICUREZZA SUL LAVORO
La legge annuale sulle PMI, approvata definitivamente dal Parlamento in data 4 marzo 2026, e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta, introduce quella che è una novità rilevante in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile. La disposizione è contenuta all'interno dell'articolo 11 del provvedimento e modifica il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) inserendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3, dedicato espressamente alle prestazioni svolte in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. La norma riguarda tutte le imprese e non soltanto le PMI, pur essendo inserita nella legge annuale dedicata a queste appena citate. Il legislatore interviene quindi su un tema che negli ultimi anni ha assunto notevole rilevanza organizzativa per le aziende, cioè, la gestione degli obblighi di sicurezza quando il lavoro è svolto fuori dai locali aziendali, per citare un esempio presso l'abitazione del dipendente o in altri luoghi scelti dal lavoratore. Il nuovo comma 7-bis stabilisce che, quando la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile in luoghi non controllati dal datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità di lavoro avviene principalmente tramite informazione preventiva sui rischi. Nel dettaglio, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale siano individuati: i rischi generali connessi allo svolgimento dell’attività; i rischi specifici legati alla modalità di esecuzione del lavoro agile; gli aspetti connessi in particolare all’utilizzo dei videoterminali. La norma precisa inoltre che resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi legati allo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali. In questo modo il legislatore riconferma il principio per cui , se il luogo di lavoro non è sotto il controllo dell’impresa, la sicurezza si basa su un modello di responsabilità condivisa tra datore e lavoratore: l’azienda fornisce informazione e indicazioni preventive, mentre il lavoratore è chiamato ad applicarle concretamente nello svolgimento dell’attività. Per la violazione di questo obbligo viene introdotta una specifica sanzione penale, arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Per datori di lavoro e consulenti diventa quindi fondamentale verificare e aggiornare periodicamente le informative ai lavoratori con le specifiche sui rischi relative allo smart working. La disposizione introdotta dalla legge annuale sulle PMI richiama chiaramente la normativa già esistente sul lavoro agile. Un analogo obbligo informativo è infatti previsto dall’articolo 22 della legge 81/2017, che ha istituito il lavoro agile nell’ordinamento italiano. L'appena citata norma stabiliva che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile consegnando annualmente un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di svolgimento della prestazione, mentre il lavoratore è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione. Possibile che INAIL dopo la pubblicazione della legge pubblichi un nuovo modello utilizzabile per le imprese. La novità del 2026 non modifica radicalmente il quadro normativo ma rafforza questi principi inserendoli nel Testo unico sulla sicurezza e introducendo le specifiche sanzioni.