10/03/2026 - DSU NUOVO MODELLO PER IL 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato in data 3 marzo il Decreto ministeriale 2 marzo 2026 n. 3, con il quale vengono approvati: il nuovo modello di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l’attestazione ISEE aggiornata e le relative istruzioni operative per la compilazione. L'aggiornamento accoglie le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), con il fine di adeguare il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente alle nuove misure di sostegno alle famiglie. Tra le principali novità del modello figura l'introduzione di una nuova tipologia di ISEE dedicata alle prestazioni familiari e alle misure di inclusione, oltre a una revisione delle soglie patrimoniali e della scala di equivalenza utilizzata per determinare il valore dell'indicatore. L'Istituto ha precisato attraverso il messaggio 799 del 6 marzo le modifiche apportate e ha ricordato che su questa base per Dichiarazioni DSU presentate a partire dal 1 gennaio 2026 viene automaticamente ricalcolato l'ISEE aggiornato. Le istruzioni inerenti il nuovo modello DSU introducono una categoria aggiuntiva di indicatore: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Questa nuova tipologia si affianca alle forme di ISEE già esistenti, tra cui: ISEE ordinario o standard, ISEE Università, ISEE Sociosanitario, ISEE Sociosanitario per residenze ISEE minorenni con genitori non coniugati e non conviventi, ISEE corrente. L’ISEE per prestazioni familiari e inclusione viene utilizzato per determinare l’accesso ad alcune importanti misure di sostegno, tra cui: Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) previsti dal DL 48/2023; Assegno unico e universale per i figli; Bonus asilo nido e contributi per assistenza domiciliare ai minori; Bonus nuovi nati. Per le appena citate prestazioni, la normativa introduce criteri di calcolo più favorevoli per i nuclei familiari, con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari. Una delle modifiche maggiormente rilevanti riguarda la franchigia applicata alla casa di abitazione nel calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale. In base alle nuove regole, la soglia di esclusione del valore dell’immobile passa: da 52.500 euro a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari; fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, tra cui Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze e Napoli. La franchigia viene inoltre incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Tale modifica spera ridurre il peso del patrimonio immobiliare nella determinazione dell’ISEE per le famiglie proprietarie dell’abitazione principale, soprattutto nelle grandi città dove i valori immobiliari sono più elevati. Il nuovo sistema prevede anche una rimodulazione delle maggiorazioni della scala di equivalenza, che è il parametro che tiene conto della composizione del nucleo familiare nel calcolo dell’ISEE. Per le prestazioni familiari e di inclusione, le maggiorazioni diventano: +0,1 per nuclei con 2 figli, +0,25 per nuclei con 3 figli, +0,40 per nuclei con 4 figli e +0,55 per nuclei con almeno 5 figli. Per le altre prestazioni sociali agevolate restano invece valide le maggiorazioni già previste dal DPCM 159/2013, che riconoscono incrementi a partire dai nuclei con tre figli. Da ricordare che l’INPS aveva già anticipato alcune indicazioni operative con i messaggi n. 102/2026 e n. 213/2026, introducendo anche una nuova funzionalità per consultare online il valore dell’ISEE ma con ogni probabilità l'istituto provvedera a breve a emanare un nuovo documento di istruzioni complessive. Il nuovo modello recepisce infine un’ulteriore misura prevista dalla Legge di bilancio 2026, l’estensione anche per il 2026 dell’esclusione dal patrimonio immobiliare degli edifici distrutti o dichiarati inagibili a causa di calamità naturali. Questa è di una disposizione già prevista dalla normativa precedente, adesso prorogata per consentire alle famiglie colpite da eventi calamitosi di non subire penalizzazioni nel calcolo dell’ISEE. Per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate continua a essere sufficiente la compilazione della DSU MINI, ovvero la versione semplificata della dichiarazione. Anche se, questa modalità non può essere utilizzata in alcune situazioni particolari che richiedono informazioni aggiuntive, tra cui: presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o non autosufficienti; richiesta di prestazioni universitarie; prestazioni rivolte a figli minorenni con genitori non coniugati e non conviventi; accesso a prestazioni familiari e misure di inclusione; situazioni di esonero dalla dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti fiscali per eventi eccezionali. In questi casi è necessario compilare la DSU nella versione completa. L’INPS precisa per concludere che, a seguito dell’aggiornamento dei modelli, sono state ricalcolate automaticamente le attestazioni ISEE relative alle DSU presentate dal 1° gennaio 2026, integrandole con il nuovo indicatore per prestazioni familiari e di inclusione.