Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 102 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

09/03/2026 - INFORTUNI SUL LAVORO, DOVERI E RESPONSABILITA'

La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei pilastri dell'ordinamento in materia di tutela dei lavoratori, particolare attenzione è rivolta ai cantieri e ai contesti in cui operano contemporaneamente più imprese. Nelle appena citate situazioni, la gestione dei rischi assume una dimensione più complessa, visto che le attività delle diverse aziende possono interferire tra loro e generare ulteriori pericoli per gli operatori presenti. Un ruolo di rilievo lo assume la figura del preposto, chiamato con il compito di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza affinchè eventuali condizioni di rischio vengano tempestivamente segnalate. Al datore di lavoro o al dirigente questi doveri sono previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Corte di cassazione è tornata con la sentenza 7096 2026 a chiarire l'estensione di tali responsabilità, con una decisione che affronta il tema della mancata segnalazione di un pericolo all'interno di un cantiere che ha causato un grave infortunio. La vicenda nasce da un incidente avvenuto in un cantiere navale durante lavori eseguiti su un’imbarcazione. All’interno dell’area di lavoro operavano diverse imprese impegnate in attività differenti, tra cui interventi di verniciatura e operazioni di saldatura. Nel corso dei lavori, un lavoratore appartenente a una delle aziende presenti nel cantiere precipitava attraverso un’apertura presente su un ponteggio. L’apertura era dovuta alla mancanza di una porzione del piano di calpestio e risultava coperta da teli di nylon utilizzati durante le lavorazioni di verniciatura. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la presenza di tali coperture impediva di percepire chiaramente l’esistenza dell’apertura nel ponteggio, causando così la caduta. Il procedimento penale si è concentrato sulla posizione del preposto della società impegnata nei lavori di verniciatura, al quale veniva contestato di non aver segnalato adeguatamente la situazione di pericolo così  determinata. La difesa ha contestato questa ricostruzione sostenendo,  che la dinamica dell’incidente non fosse stata accertata con certezza e che la caduta del lavoratore potesse essere avvenuta in circostanze diverse da quelle ipotizzate. Ancora, è stato evidenziato che il lavoratore infortunato non apparteneva alla stessa impresa del preposto imputato, il quale  per questo avrebbe avuto, secondo la difesa, obblighi limitati ai dipendenti della propria azienda. Sulla base di tali argomentazioni è stato proposto ricorso in Cassazione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7096 datata 23 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione della situazione di rischio presente nel cantiere. Nel motivare la decisione, i giudici hanno sottolineato come nel Documento Unico di Valutazione dei rischi relativo al cantiere fosse stata espressamente prevista la necessità di adottare misure per evitare la caduta di persone attraverso aperture presenti nei ponteggi. Inoltre, tra le prescrizioni risultava anche il divieto di coprire tali aperture con materiali che potessero impedirne la visibilità.  Secondo la Corte, il preposto, pur non essendo responsabile della verifica strutturale del ponteggio, aveva comunque l’obbligo di segnalare la presenza della situazione pericolosa e di informare gli altri soggetti coinvolti. Nel dettaglio, avrebbe dovuto evidenziare la mancanza del piano di calpestio e predisporre adeguate segnalazioni per rendere evidente il rischio ai lavoratori presenti nell’area.  La Suprema Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato in materia di sicurezza sul lavoro: gli obblighi di prevenzione non si limitano ai soli dipendenti dell’impresa del preposto, ma si estendono a tutti i lavoratori che operano nell’ambiente di lavoro e che possono essere esposti ai rischi. In presenza di più imprese impegnate nello stesso luogo di lavoro,  le posizioni di garanzia dei soggetti responsabili della sicurezza assumono una dimensione più ampia e riguardano anche i rischi derivanti dall’interferenza tra le diverse lavorazioni. Per tale motivo, il dovere di informazione e segnalazione delle condizioni di pericolo deve essere esercitato nell’interesse di tutti coloro che, per ragioni lavorative, accedono all’area interessata dalle attività. La Cassazione ha quindi ritenuto corretta la ricostruzione operata dai giudici di merito,  ed ha anche precisato  che l’omissione dell’obbligo di segnalazione rappresenta di per sé una violazione delle norme di prevenzione, indipendentemente dall’esatta dinamica dell’incidente verificatosi.