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02/03/2026 - INCENTIVO AUTOIMPIEGO UNDER 35 IN SETTORI STRATEGICI

L'INPS aveva pubblicato nella circolare 148 2025 le istruzioni sul contributo Autoimpiego destinato ai disoccupati under 35 che avviano nuove imprese in settori strategici, come previsto dal DL Coesione 60 2024, ART. 21. L'istituto attraverso il Messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026 ha fornito chiarimenti sull'estensione dell'Incentivo anche ai liberi professionisti, chiarendo che rientrano tra i beneficiari i giovani disoccupati under 35 che abbiano avviato un'attività professionale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica. Per i professionisti, la data di avvio dell'attività coincide con l'apertura della partita IVA, che deve essere compresa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Riaprono quindi i termini di presentazione delle domande: dal 31 gennaio al 2 marzo 2026; esclusivamente per i liberi professionisti; tramite il servizio telematico INPS , che è stato appositamente adeguato a tale platea di soggetti. Un nuovo aggiornamento è giunto con il messaggio 685 del 26 febbraio 2026 che amplia la possibilità di fruizione al settore dell'archeologia.  Il contributo economico rivolto ai giovani under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in specifici settori ritenuti strategici per lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale ed ecologica. era stato previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (DL Coesione). Questo consiste in un contributo economico pari a 500 euro al mese, riconosciuto per un massimo di 36 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. La misura è finanziata con ben 63 milioni di euro  nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro”. Il decreto attuativo del 3 aprile 2025 ha  definito criteri e requisiti. Il richiedente deve possedere contestualmente, alla data di avvio dell’attività: età inferiore ai 35 anni; stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e del DL n. 4/2019. Nel caso di società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio in possesso dei requisiti.  Il decreto attuativo  del 3 ottobre 2025 identifica i settori strategici tramite codici ATECO in ambito  manifatturiero, energia, acqua e rifiuti, costruzioni, trasporti, comunicazione, professioni tecniche, sanità, servizi alle imprese, attività culturali. Il contributo costituisce aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. L’impresa beneficiaria deve quindi rispettare le condizioni previste per le piccole imprese, ovvero: avere meno di 50 occupati; avere un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro; l’aiuto è subordinato al finanziamento delle spese di avviamento e mantenimento dell’attività, documentate annualmente all’Autorità di Gestione.  La circolare dedica notevole spazio alla procedura telematica, che rappresenta il canale esclusivo per la richiesta del contributo. La domanda deve essere trasmessa entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale,  oppure dalla data di pubblicazione del decreto attuativo (15 maggio 2025), se l’attività è stata avviata prima. In fase di prima applicazione, per le attività avviate prima della pubblicazione della circolare, i 30 giorni decorrono dalla data della circolare stessa, la scadenza quindi è fissata al 27 dicembre 2025. Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web INPS, per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale invece è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato. Il richiedente deve dichiarare: dati identificativi dell’impresa; settore e codice ATECO; dati anagrafici e stato occupazionale alla data di avvio. Lo stato di disoccupazione  puo essere autocertificato ma sarà  verificato da INPS tramite le banche dati del Ministero del Lavoro. Sono tenuti alla restituzione delle somme i beneficiari che perdono uno dei requisiti o cessano l’attività, con obbligo di restituzione dalla data in cui il requisito viene meno. L’attività deve restare attiva per tutto il periodo di fruizione e, nelle società, il beneficiario deve mantenere la propria quota. Il contributo non concorre alla formazione del reddito IRPEF e non è soggetto a ritenute.