24/02/2026 - IMPATRIATI E RICERCATORI, I CASI DI ESTENSIONE DEL REGIME
Con la Risoluzione n. 8/E datata 23 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce rilevanti chiarimenti operativi in materia di estensione del periodo agevolabile per: il regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015); gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 78/2010). La risoluzione interviene su specifici quesiti interpretativi sorti a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e delle successive disposizioni del Decreto Fiscale 2019 e del D.L. 19/2024. In particolare il documento chiarisce: se l’estensione quinquennale del regime impatriati sia applicabile anche ai soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019; come operi l’allungamento progressivo del periodo agevolato per docenti e ricercatori in presenza di figli sopravvenuti nel corso del beneficio. ll Decreto Crescita ha solidificato il regime speciale per lavoratori impatriati, prevedendo: l’aumento dal 50% al 70% della quota di reddito esclusa da imposizione per i soggetti trasferiti dopo il 2 luglio 2019; la possibilità di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifici requisiti. La proroga di 5 anni è riconosciuta ai lavoratori che hanno almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo, ancora, che acquistano un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti. Per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in datacopresa tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, il Decreto Fiscale 2019 aveva subordinato l’incremento dell’abbattimento al 70% all’emanazione di un decreto ministeriale mai adottato . Tale previsione è stata poi abrogata nel 2024. La nuova risoluzione ora chiarisce che l’estensione quinquennale del regime non è subordinata a tale decreto e si applica anche ai rientri nel periodo intermedio 2019, in presenza dei requisiti previsti dalla norma. L’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio, che inizia dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia. L’articolo 44 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia. Il regime ordinario si applica: nel periodo d’imposta di acquisizione della residenza; nei cinque periodi successivi (ovvero tre per i rientri antecedenti al 2020). Per i soggetti trasferiti dal 2020, il comma 3-ter ha introdotto una durata più ampia in presenza di determinati requisiti, graduata in funzione del numero di figli o del possesso di un immobile residenziale. I soggetti che sono rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019 possono accedere all’ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni previste per i rientri dal 2020. L’estensione non è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale relativo al Fondo Controesodo. Restano fermi i requisiti sostanziali: presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, oppure acquisto di immobile residenziale nei termini previsti.Il nuovo quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo al completamento del primo quinquennio agevolato. La detassazione resta al 90% degli emolumenti. L’allungarsi del periodo agevolabile è progressivo e dipende dal numero di figli o dall’acquisto dell’immobile. È possibile beneficiare dell’estensione anche qualora i figli nascano dopo il rientro in Italia. Il requisito dei figli può maturare durante il periodo agevolato, purché entro la scadenza del periodo in corso (sei, otto o undici anni, a seconda dei casi).