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10/02/2026 - TRASCINAMENTO GIORNATE AGRICOLTURA

Con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2026, l'INPS ha fornito quelle istruzioni operative per l'applicazione, ai fini contributivi e assistenziali, del beneficio del cosiddetto trascinamento di giornate riferito all'anno 2025, previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge n. 223/1991. Il documento ricorda le condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché gli adempimenti richiesti alle aziende agricole e alle Strutture territoriali dell'Istituto ai fini della corretta compilazione degli elenchi nominativi annuali. Le indicazioni sono di particolare rilievo per i datori di lavoro agricoli operanti in territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali e per i consulenti che li assistono nella gestione degli obblighi previdenziali, poiché incidono direttamente sull'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l’anno 2025.  Il meccanismo  del  denoniminato "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per non meno di cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali. Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite. Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che: abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004); si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.  Dal punto di vista operativo, la circolare distingue chiaramente gli adempimenti a carico delle aziende agricole e quelli demandati invece alle Strutture territoriali INPS. Le aziende interessate devono trasmettere esclusivamente in modalità telematica la dichiarazione di calamità, utilizzando il servizio Aziende agricole, Dichiarazione calamità, disponibile sul sito INPS. La dichiarazione deve fare riferimento alle aree effettivamente delimitate come calamitate dalle Regioni competenti. Per quanto riguarda i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, la richiesta del beneficio non avviene tramite procedura telematica, negli appena citati casi, i concedenti sono tenuti a trasmettere alle Strutture territoriali INPS il modulo l'apposita documentazione. La trasmissione del modulo deve avvenire non oltre il 24 febbraio 2026, termine fissato per consentire all’Istituto la validazione delle istanze prima della formazione degli elenchi annuali 2025.  Le Strutture territoriali INPS operano tramite la procedura interna “DDC (Dichiarazioni di Calamità)”, disponibile all'interno portale intranet dell’Istituto. L’operatore verifica la coerenza dei dati dichiarati con i decreti o le delibere regionali già inseriti in procedura e procede all’approvazione o al rigetto dell’istanza in esame. In caso di rigetto, è obbligatoria l’indicazione puntuale delle motivazioni. Tutte le operazioni dovranno  essere completate entro il 6 marzo 2026, data oltre la quale non sarà possibile garantire l’inserimento corretto dei dati negli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2025