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05/02/2026 - RETRIBUZIONI ARRETRATE

Uno degli articoli presenti nella bozza del DL PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri è una misura abbastanza discussa che riguarda le disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell'applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L'articolo in questione prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta la non conformità costituzionale dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio. D obbligo ricordare che per la costituzione il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, stando all'articolo 36. Anche se viene accertata la violazione di questo principio si prevede il blocco degli arretrati nei casi in cui le retribuzioni erogate fossero: previste da un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali piu rappresentative a livello nazionale ( a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppur dai contratti che garantiscono tutele equivalenti (secondo il codice dei contratti pubblici dlgs 36/2023, n. 36) per il settore e la zona di svolgimento della prestazione e in relazione alla produttività del lavoro e al costo della vita rilevato. Riassumendo,  in questi casi si prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a versare differenze retributive o contributive maturate prima del deposito del ricorso, anche se il giudice accerta che la retribuzione non fosse rispettosa del parametro costituzionale . Pur riconoscendo la non conformità della paga, il giudice dunque non puo imporre al datore di lavoro il pagamento degli arretrati anteriori alla causa. La misura era già stata proposta dalla maggioranza in  precedenti provvedimenti (legge di Bilancio, Milleproroghe ed emendamenti parlamentari) e poi eliminata per rilievi formali del Quirinale. Non è certo quindi che anche se inserite all'interno del decreto legge poi venga confermata dal Parlamento  durante la conversione in legge nei successivi 60 giorni. Le imprese giudicano il provvedimento necessario per garantire certezza del diritto e prevedibilità del costo del lavoro, evitando oneri insopportabili per le imprese. Forti invece le critiche di sindacati e opposizione secondo cui l’intervento è improprio e penalizzante per i lavoratori, perché porterebbe al paradosso di una causa vinta senza ristoro per il periodo di pagamento sotto la soglia costituzionale, che richiede.