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02/02/2026 - ISEE MINORENNI 2026

L'ISEE minorenni è un indicatore per richiedere prestazioni dedicate ai figli di genitori non coniugati e non conviventi. Questo è utile per richiedere il bonus asilo nido o l'assegno unico. Lo scopo è quello di permettere di poter effettuare la richiesta di prestazioni a sostegno del minore. L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento adottato da molti enti, sia pubblici che privati, per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Quindi, attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), il contribuente ha la possibilità di ricevere il proprio indicatore ISEE, ovvero il parametro che certifica, annualmente, il patrimonio ed il reddito percepito da un nucleo familiare. L'indicatore ISEE, individua un parametro con cui è possibile catalogare il reddito ed il patrimonio di un nucleo familiare nell'anno precedente. La sua importanza sta diventando di anno in anno sempre più rilevante per la richiesta di prestazioni a sostegno del reddito, bonus fiscali, o servizi pubblici a tariffe agevolate. L'obiettivo, è quello di individuare i nuclei familiari più bisognosi di aiuto e concentrare le risorse nel sostenere queste famiglie.  Esistono diverse tipologie di attestazione ISEE, riepilogando: ISEE standard o ordinario; ISEE università; ISEE socio sanitario; ISEE socio sanitario residenze; ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi; ISEE corrente. L’ISEE minorenni è una particolare forma del modello ISEE, e deve essere presentato dai genitori che non sono né coniugati né conviventi. In questi casi, è opportuno chiarire che il figlio fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive. Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull’ ISEE del nucleo familiare del minorenne.  nIl nucleo familiare ai fini ISEE non sempre coincide con la famiglia anagrafica, infatti si può far parte dello stesso nucleo familiare, in alcuni casi, anche se si ha una residenza differente, se si è separati o divorziati. Ai fini ISEE il nucleo familiare è composto seguendo i seguenti criteri: le persone che sono indicate nello stato di famiglia anagrafico; il coniuge non legalmente separato (anche se non risulta nello stato di famiglia perché ha una diversa residenza); i figli minorenni, che rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono. I figli maggiorenni anagraficamente conviventi con i genitori fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se non sono fiscalmente a carico. I loro redditi, quindi, devono essere considerati ai fini ISEE. L’ISEE minorenni serve per tutte quelle prestazioni riconosciute per il figlio minore quando i genitori non sono né sposati né conviventi. E’ necessario,  citando qualche esempio, per la richiesta del bonus asilo nido, ma anche per l’assegno unico figli. Quindi, deve essere richiesto quando i genitori del figlio minore non sono coniugati tra di loro ed uno di loro non è presente nel nucleo familiare del minore, ovvero se ricorrono le seguenti ipotesi: Qualora il genitore che ha riconosciuto il minore non è convivente nel nucleo familiare e non è coniugato con l’altro genitore del minore, in queste ipotesi il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del minore, a meno che il genitore sia coniugato con una persona diversa, ancora Il genitore ha altri figli con una persona diversa, oppure l’autorità giudiziaria ha stabilito il versamento degli assegni periodici per il mantenimento dei figli; o per concludere qualora a seguito di un provvedimento di allentamento del genitore dalla residenza familiare ha perso la potestà sul figlio oppure è stato adottato; Il genitore sia sposato o ha avuto figli con una persona diversa,  nell'appena citata ipotesi, l’ISEE tiene conto della sua situazione economica,  l’ISEE del figlio minore è integrato con una componente aggiuntiva calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente; Quando a seguito di un provvedimento di allentamento del genitore dalla residenza familiare ha perso la potestà sul figlio va presentato l’ISEE ordinario.