Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 125 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

20/01/2026 - BONUS LAVORO DIPENDENTE

Con la Risposta a Interpello n. 7 del 2026 l'Agenzia delle Entrate interviene sulla corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente da considerare nel calcolo della somma integrativa riconosciuta ai lavoratori con redditi medio-bassi introdotta dalla legge di bilancio 2025. Il beneficio in questione, che come ormai noto viene riconosciuto in misura percentuale sul reddito di lavoro dipendente, richiede ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, di rapportare il reddito percepito all'intero anno. In questa operazione assume rilievo decisivo il numero dei giorni di lavoro dipendente, parametro che può generare non certezza nei casi in cui il lavoratore, pur formalmente in forza, non percepisca retribuzione per alcuni periodi dell’anno. Il chiarimento fornito dall'Amministrazione finanziaria consente di delineare le prassi applicative e di ridurre il rischio di errori nel riconoscimento del beneficio, soprattutto in presenza di assenze non retribuite, aspettative o sospensioni dal lavoro. Il quesito oggetto dell’interpello è stato presentato da un sostituto d’imposta pubblico, chiamato a determinare correttamente le somme da riconoscere ai propri dipendenti in applicazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nel dettaglio, l’istante ha evidenziato come la prassi amministrativa abbia già chiarito che, in caso di lavoro svolto solo per una parte dell’anno, il reddito annuo teorico debba essere calcolato dividendo il reddito effettivamente percepito per i giorni di lavoro dipendente e moltiplicando il risultato per 365. La criticità nasce, però, nella definizione dei giorni da includere nel divisore. Il sostituto d’imposta ha preso in considerazione due ipotesi distinte: un’assenza parziale di giorni lavorati nell’anno, dovuta a periodi di aspettativa, permessi o altre assenze non retribuite; un’assenza totale di giorni lavorati nell’anno, con corresponsione di sole somme non collegate alla presenza in servizio, come arretrati contrattuali o competenze accessorie. Secondo l’interpretazione proposta, nel primo caso dovrebbero essere considerati esclusivamente i giorni per i quali il dipendente ha percepito una retribuzione, applicando un criterio analogo a quello previsto per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. Nel secondo caso, invece, l’agevolazione non dovrebbe trovare applicazione, in quanto mancherebbe un effettivo periodo di lavoro nell’anno di riferimento.  L’Agenzia delle Entrate ha condiviso l’impostazione prospettata dall’istante, fornendo un chiarimento di principio  con preciso impatto pratico. Richiamata la disciplina della somma integrativa per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’Amministrazione ha confermato che il reddito deve essere annualizzato solamente per individuare la percentuale applicabile, invece, l’importo finale va calcolato sul reddito effettivamente percepito. Nel dettaglio, l’Agenzia ha chiarito che: i fini del calcolo del reddito annuo teorico, i giorni di lavoro dipendente sono soltanto quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione, di conseguenza, devono quindi essere esclusi i giorni in cui non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, come avviene nei casi di aspettativa non retribuita o di sospensione senza assegni, questa conclusione è coerente con i criteri già utilizzati per il computo dei giorni rilevanti ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente; Con riferimento all’ipotesi di assenza totale di giorni lavorati nell’anno, l’Agenzia ha specificato che non possono essere riconosciute le somme agevolate qualora le uniche erogazioni siano costituite da importi non riferibili all’attività lavorativa svolta nell’anno stesso, pur se assoggettati a tassazione ordinaria.  In assenza di giorni di lavoro retribuiti, dunque,  viene meno infatti il presupposto per la determinazione del reddito annuo teorico.