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19/01/2026 - PROSPETTO DISABILI 2026 IN SCADENZA

Si avvicina il termine fissato al 31 gennaio 2026, e come ogni anno le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in caso di modifiche nell'organico, il prospetto informativo sulla situazione aziendale, ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999. L'invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica. Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno precedente. Il modello in esame consente di segnalare l'eventuale utilizzo di strumenti specifici come le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all'articolo 5, oppure l'eventuale sospensione degli obblighi o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991. Nella compilazione dovranno essere inseriti in particolare: il numero complessivo dei lavoratori dipendenti; il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva; i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. I datori di lavoro con più unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all'obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo al servizio dove è ubicata la sede legale dell’azienda. Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale dove è ubicata la propria sede legale. I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fa fede per documentare l’adempimento. Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo. Il mancato adempimento all'obbligo di comunicazione farà scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività: trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante; edilizia, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore; impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto; autotrasporto, in riferimento al personale viaggiante; datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, i quali possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. I datori di lavoro con personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili, secondo la  L.68/99, nelle seguenti misure: 7% dei lavoratori occupati per  chi occupa più di 50 dipendenti; 2 lavoratori da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore  per chi occupa   da 15 a 35 dipendenti; 0 lavoratori  per chi occupa 0 a 14 dipendenti. I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti  hanno anche l'obbligo di assumente  i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti vittime del lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di  grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure: 1 lavoratore per chi occupa da 51 a 150 dipendenti e 1% dei lavoratori occupati  per chi occupa più di 150 dipendenti. Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha velocizzato l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti  in su,  eliminando  la possibilità di adempiere  dopo un anno, a partire  dalla 16a assunzione.  Quindi,  sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu  dipendenti. Le aziende che  nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti  maturando l'obbligo di assunzione, avevano  tempo  60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione.