Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 134 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

15/01/2026 - BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2026

La legge di Bilancio ha esteso anche al 2026 il bonus mobili, questo consiste in una detrazione Irpef pari al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16-bis del TUIR). Consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (ex art. 16-bis del TUIR). La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad €. 5.000,00 comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio per l’anno 2026. La detrazione del 50% si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, quindi attraverso il modello 730 o modello Redditi persone fisiche, e spetta al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Il bonus non utilizzato in tutto o in parte non si trasferisce. Questo, né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Quanto appena detto vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Ciò nonostante, il cedente può continuare a fruire delle quote non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire della detrazione.  La detrazione è rivolta ai contribuenti, persone fisiche, titolari di redditi imponibili Irpef che hanno iniziato attività di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis del TUIR. Con maggiore dettaglio, possono usufruire di questo bonus: le persone fisiche residenti e non residenti in Italia; le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, le imprese familiari; i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Gli appena citati soggetti devono essere in possesso dei fabbricati ai quali sono destinati i beni oggetto di agevolazione con uno dei seguenti titoli: proprietà o nuda proprietà; usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie; soggetti detentori dell’immobile, come comodatari, locatari. Anche i familiari conviventi ed il coniuge separato, assegnatario dell’immobile (intestato ad altro coniuge). La detrazione spetta anche al contribuente che ha sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus non spetta a nessuno dei due. Gli interventi edilizi necessari per fruire del bonus sono: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto alla detrazione; Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile; Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus gli interventi per i quali si fruisce dell'ecobonus, di cui all’articolo 14 del D.L. 63/13, (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E/2014, risposta 5.1). Per poter ottenere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, per beneficiare della detrazione, i pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione fiscale è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni. Se il pagamento avviene mediante bonifico non è necessario utilizzare il bonifico appositamente disposto da banche.  I documenti da conservare sono: la ricevuta del bonifico; la ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito); documentazione di addebito sul conto corrente; le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.