13/01/2026 - CONTROLLO DEI DIPENDENTI CON TELECAMERE PUBBLICHE
Il tema della videosorveglianza nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici continua ad essere un'area ad alto rischio per i datori di lavoro, pubblici e privati. Un uso spropositato degli impianti di ripresa può infatti portare violazioni rilevanti della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle garanzie previste a tutela dei lavoratori. All'interno di questo tema si inserisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 ottobre 2025, il quale offre indicazioni di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti, spiegando ancora una volta i limiti entro i quali le immagini raccolte tramite videosorveglianza possono essere utilizzate, soprattutto quando incidono sul rapporto di lavoro. L’Autorità ha esaminato un caso non semplice, che ha coinvolto un ente locale e l'utilizzo di riprese video sia per finalità di sicurezza urbana sia per accertamenti disciplinari nei confronti di una dipendente. La decisione ribadisce principi ormai consolidati, ma spesso non seguiti a pieno nella prassi, in materia di liceità del trattamento, trasparenza, proporzionalità e rispetto delle regole speciali previste per i controlli a distanza dei lavoratori. Il fatto in nquestione trae origine dal reclamo presentato da una ex dipendente comunale, destinataria di un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso. L’amministrazione aveva fondato le contestazioni disciplinari su un complesso di elementi, tra cui i dati del sistema di rilevazione delle presenze e le immagini acquisite dalle telecamere installate sulla pubblica via vicino la sede comunale. Dal raffronto tra badge e filmati, il Comune aveva contestato alla lavoratrice ripetute uscite dalla sede senza le prescritte timbrature. Altre contestazioni riguardavano poi comportamenti tenuti dalla dipendente durante un periodo di assenza per malattia. In quest ultimo caso, su incarico della sindaca, un collaboratore comunale aveva effettuato riprese video della lavoratrice mentre si trovava all’esterno, al di fuori dell’orario di lavoro e delle fasce di reperibilità. Le appena citate immagini erano state trasmesse tramite un’applicazione di messaggistica istantanea su un dispositivo personale e successivamente utilizzate nel procedimento disciplinare. Nel corso dell’istruttoria è emerso anche che il sistema di videosorveglianza comunale presentava numerose criticità, come: installazione delle telecamere in assenza di un’adeguata base giuridica, informative incomplete o tardive, mancata valutazione di impatto sulla protezione dei dati e utilizzo delle riprese per finalità diverse da quelle dichiarate. Il Comune ha sostenuto di aver agito per ragioni di sicurezza urbana e, in parte, nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, ma queste argomentazioni non sono state ritenute sufficienti dall’Autorità. Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali in questione effettuato dal Comune, ravvisando una pluralità di violazioni. Per iniziare, è stato censurato l’uso delle telecamere installate sulla pubblica via, poiché non adeguatamente supportato da una base giuridica specifica e non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. L’Autorità ha inoltre rilevato l’assenza di una informativa congrua e preventiva nei confronti degli interessati e la mancata esecuzione della valutazione di impatto, obbligatoria in presenza di una sorveglianza sistematica su larga scala.Importante rilievo assume la parte del provvedimento dedicata all’ambito lavorativo. Il Garante ha specificato che le immagini raccolte come finalità di sicurezza urbana non possono essere riutilizzate per il controllo dell’adempimento della prestazione lavorativa o per finalità disciplinari, trattandosi di una finalità incompatibile con quella originaria. Un simile utilizzo contrasta con le aspettative legittime dei lavoratori e con la disciplina speciale sui controlli a distanza, che richiede invece il rispetto di specifiche garanzie procedurali. È stata oltretutto ritenuta illegittima l’attività di ripresa svolta al di fuori dell’orario di lavoro tramite un collaboratore non autorizzato, in quanto configurabile come indebita attività investigativa su fatti non rilevanti ai fini della valutazione professionale del dipendente. Il Garante ha sottolineato che il datore di lavoro dispone di strumenti tipici e leciti per verificare le assenze per malattia, come le visite di controllo, e non può ricorrere a forme di sorveglianza diretta o indiretta. Dal punto di vista lavoristico emerge inoltre che in caso di impugnazione del licenziamento il giudice è libero di valutare il caso ma non potrà non tenere conto dell'irregolarità della condotta del datore di lavoro dal punto di vista del regolamento 2016/679. Vista la gravità delle violazioni, l’Autorità ha irrogato al Comune una sanzione amministrativa complessiva di 15.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento. La decisione costituisce un richiamo profondo per tutti i datori di lavoro: l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza richiede un’attenta valutazione preventiva, il rispetto rigoroso delle finalità dichiarate e l’osservanza delle tutele specifiche previste per i lavoratori, pena rilevanti conseguenze sanzionatorie e contenziosi