08/01/2026 - AUMENTO DEL REDDITO DI LIBERTA' VITTIME DI VIOLENZA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il numero 289 del 13 dicembre 2025 il decreto 17 settembre 202e emanato dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, per il rifinanziamento del Reddito di libertà previsto dall'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Il fondo rivolto al Reddito di libertà dispone di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati a coprire l'erogazione del contributo su tutto il territorio nazionale. Le somme sono attribuite alle Regioni, le quali partecipano all'attuazione della misura coordinandosi con i Comuni, i servizi sociali territoriali e i centri antiviolenza riconosciuti. Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto vi è l’aumento dell'importo del sostegno economico, che passa da 500 a 530 euro mensili. Resta invariata la durata massima di 12 mesi. Si ricorda che il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza istituito dal decreto Rilancio 2020. Questo prevede un contributo economico mensile erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire oltre l'uscita anche un nuovo inizio in autonomia all'esterno. Il contributo ha il fine di aiutare nelle spese di affitto, oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e per la scuola dei figli eventualmente presenti. La legge di bilancio 2026 ha stabilito un ulteriore potenziamento dei fondi disponibili. Come già detto in precedenza il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. Da evidenziare che: il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione , NASPI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni; l'INPS può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento. Il DPCM 2024 specificava la richiesta puo essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Regioni in base ai dati sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono richiedere il reddito di liberta le donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni, residenti in Italia, con cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Il DPCM 2024 sottolinea che Il reddito di libertà è riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di povertà, connessa ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, è dichiarata dal servizio sociale. La procedura di domanda per il Reddito di Libertà è la seguente: va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, a proprio Comune, dal sito istituzionale dell’INPS; I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale; Sempre i Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS. Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile che già detto nel portale inps. Nell'appena citato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Dal 2026, la presentazione delle domande sarà consentita in via ordinaria durante tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Anche in futuro, le richieste eventualmente non accolte per esaurimento dei fondi potranno essere ripresentate.