29/12/2025 - NUOVI PERMESSI RETRIBUITI PER GRAVI PATOLOGIE
Con la circolare numero 152 datata 19 dicembre 2025, l'INPS fornisce quelle che sono le prime istruzioni operative per l'attuazione dell'articolo 2 della legge 18 luglio 2025, numero 106, la quale introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, e di genitori di figli minori con le medesime patologie. La misura, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026, è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, nel dettaglio per quanto riguarda l'anticipazione dell'indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens. Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per: lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce; lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare; lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie. Le patologie devono comportare una invalidità non inferiore al 74%. La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo. I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche. È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso. Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario: il verbale di invalidità civile (almeno al 74%); le prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata. Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza. Il lavoratore in questione deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte. La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune. Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS. Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza. La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera. Per tale motivo, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento; applicare la percentuale di indennizzo del 66,66. La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, ancora, il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso. Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens, Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026