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05/01/2017 - AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”: RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE

L’agevolazione “prima casa” non dipende solo dal comportamento dell’acquirente, sussiste anche la solidarietà del venditore se la revoca delle agevolazioni è oggettiva come le caratteristiche dell'immobile di lusso. Questo quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016 dove ha chiarito che quando la decadenza dai benefici “prima casa” è dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva a un determinato comportamento dell’acquirente, il venditore diventa solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di registro, in applicazione dell’articolo 57 del Testo unico dell’imposta di registro. Nello specifico, il contenzioso nasce dall’impugnazione, da parte del venditore, di una cartella di pagamento emessa a seguito della definitività dell’avviso di liquidazione, con il quale l’ufficio aveva revocato l’agevolazione “prima casa” in relazione a una compravendita di un immobile che presentava le caratteristiche di "abitazione di lusso". In particolare, il venditore aveva sostenuto che l’ufficio avrebbe dovuto procedere in via principale nei confronti dell’acquirente. In primo grado il contribuente vince la causa, resiste nel secondo grado dove nuovamente gli viene riconosciuta la correttezza della sua tesi. La Commissione Tributaria Regionale ha sottolineato come “il contribuente in quanto parte venditrice non è tenuto al pagamento”. Per la Corte di Cassazione, era errata l'affermazione della Commissione Tributaria Regionale per cui la parte venditrice non fosse solidalmente tenuta al pagamento dell’imposta di registro, in un caso, quale quello di specie, in cui la revoca dell’agevolazione “prima casa” è dovuta alle caratteristiche di lusso dell’immobile, stabilite dal Dm 2 agosto 1969 vigente ratione temporis. Più specificamente, anche il venditore risponde del pagamento dell’imposta quando la decadenza dai benefici “prima casa” è dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva a un determinato comportamento dell’acquirente.
Il beneficio fiscale “prima casa” è collegato alla sussistenza di determinate condizioni di carattere soggettivo e oggettivo, individuate dal Dpr 131/1986.