10/12/2025 - DICHIARAZIONE DI ASSENZA E MORTE PRESUNTA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02 dicembre 2025 n. 182, recante le disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese con anche modifiche ai termini per richiedere l'assenza e la morte presunta. Con l'articolo 38 rubricato come Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si riduce da: due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale. La disposizione in questione apporta modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta. L’ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, i quali riguardano l’ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero l’assenza e la morte presunta, con il fine di consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell’autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono l’accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo in questo caso, che si concretizza nella mancanza di notizie della persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l’assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Dall'appena citato accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d’assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l’assenza. La lett. a) del comma 1 modifica l’articolo 49 del codice civile riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima. Momentaneamente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l’articolo abbrevia ad un anno tale termine. L’assenza è una situazione di diritto perché unisce al sostrato materiale della mancanza di notizie oltre il biennio l’elemento formale della sentenza che la dichiara. Con essa si cerca di attuare un eguale contemperamento tra l’interesse dell’assente alla conservazione del patrimonio e l’interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso in modo ottenere immediatamente l’esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti. Qualora tra i presupposti per la sua dichiarazione rientra la giustificata incertezza sull’esistenza in vita dello scomparso non è invece richiesto che sia preceduta dalla nomina del curatore di quest’ultimo. Tra i soggetti che ragionevolmente ritengano di avere diritti sul patrimonio dello scomparso, la dottrina comprende i presunti eredi testamentari, coloro che sarebbero liberati dalle obbligazioni in dipendenza della morte dello scomparso, il nudo proprietario che si avvantaggerebbe della consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il donante con patto di reversibilità, il co-usufruttuario, il titolare di un usufrutto congiuntivo o di diritto di accrescimento. Sono però esclusi i creditori dei presunti eredi, i creditori dell’assente e il P.M. Il procedimento per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile. Queste disposizioni, introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riproducono, per grandi linee, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma. La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Relativamente agli effetti occorre ricordare che la dichiarazione di assenza costituisce il presupposto necessario per chiedere i provvedimenti di cui agli articoli 50-55 ed in particolare l’immissione nel possesso dei beni che non può pertanto ritenersi effetto automatico. Costituiscono tuttavia effetti immediati lo scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi (art. 191) e la non impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell’assente (art. 117). Nessuna conseguenza, la sentenza produce sullo stato e sulla capacità personale dell’assente, né sul suo patrimonio, pertanto egli è pienamente capace di disporre dei propri beniLa lett. b) del comma 1 dell’articolo 38 modifica invece l’articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell’assente), passando da dieci a cinque anni il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima.