26/11/2025 - REGALI DI NATALE AI DIPENDENTI 2025
Con il Natale che si avvicina, è arrivato il momento per molti datori di lavoro di pensare al regalo per i propri collaboratori: cesti, buoni acquisto, voucher o contributi alle spese familiari. Dall'anno 2023 la disciplina dei cosiddetti fringe benefit è stata varie volte modificata, con diverse soglie: nel 2025 gli omaggi non concorrono a formare il reddito del lavoratore fino a 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. (per questi infatti serve una autodichiarazione sui requisiti di accesso). Nel limite rientrano non solo i regali di Natale in natura (cesti, prodotti alimentari, beni vari), ma anche i voucher multiuso, i buoni spesa, i buoni carburante e le somme erogate o rimborsate per utenze domestiche, canoni di locazione e interessi sul mutuo dell'abitazione principale, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 16 maggio 2025. Se nel corso dell'anno la somma di tutti i fringe benefit supera la soglia prevista, l’intero importo erogato diventa imponibile, e non solo la parte eccedente. È importante distinguere tra omaggi in natura o sotto forma di voucher e omaggi in denaro. I regali in natura (come cesti natalizi, beni materiali, buoni acquisto, voucher multiuso che danno diritto a beni o servizi) sono quelli che possono beneficiare dell’esenzione entro i limiti di 1.000 o 2.000 euro. I buoni multiuso, in particolare, sono considerati fuori campo IVA al momento dell’acquisto da parte dell’azienda e rientrano nei fringe benefit esenti in capo al dipendente. Gli importi che verranno erogati direttamente in denaro, anche se qualificati come regalo di Natale o bonus una tantum, sono sempre tassati ai fini IRPEF e soggetti a contributi, non potendo rientrare nelle soglie di esenzione dei fringe benefit. Per sfruttare al meglio le nuove regole è quindi consigliabile utilizzare beni e voucher anziché erogazioni monetarie dirette. Dal punto di vista del datore di lavoro, gli omaggi ai dipendenti non sono spese di rappresentanza, ma costi del personale. Ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) tali oneri sono in linea generale deducibili secondo le regole ordinarie di competenza, indipendentemente dal fatto che il fringe benefit sia esente o imponibile in capo al lavoratore. Diverso è l'aspetto dell’IVA: l’imposta pagata sugli acquisti dei beni destinati a omaggio ai dipendenti è in linea di massima indetraibile, siccome collegata a spese sostenute nell’interesse del personale, e confluisce nel costo complessivo dell’operazione. Ai fini IRAP, infine, il trattamento dipende dal metodo adottato: per i soggetti che determinano la base imponibile con il cosiddetto metodo di bilancio il costo è normalmente deducibile, mentre per chi applica il metodo fiscale si configura in genere una spesa indeducibile. Una novità di rilievo introdotta per l'anno corrente è il requisito della tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità del costo per l’azienda. Sia la legge di Bilancio 2025 sia le successive modifiche al TUIR hanno previsto che, per rendere deducibili le spese sostenute per omaggi e fringe benefit, il pagamento dovrà avvenire tramite mezzi tracciabili, come carte di debito o credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali, assegni bancari e circolari. I pagamenti in contanti non garantiscono la deducibilità del costo, pur non incidendo sull’esenzione in capo al dipendente. In pratica, per evitare contestazioni e disconoscimenti in sede di controllo, è opportuno che l’azienda conservi adeguata documentazione dei pagamenti e dei criteri di assegnazione degli omaggi (elenchi dei beneficiari, policy aziendale, copie delle fatture o delle ricevute). Dal punto di vista pratico, le nuove soglie consentono alle imprese di utilizzare gli omaggi natalizi come un vero strumento di welfare aziendale leggero, in grado di sostenere concretamente il potere d’acquisto delle famiglie senza aumentare il peso fiscale per il lavoratore. Un cesto natalizio da 150 euro, un buono spesa da 400 euro e il rimborso di alcune bollette, se nell’anno non superano la soglia di 1.000 euro (o di 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico), non generano tassazione per il dipendente e rappresentano comunque un costo deducibile per l’azienda se pagati con mezzi tracciabili.