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19/11/2025 - CONTRATTI SOLIDARIETA' 2025

Con un una nuova nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che: dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 sarà aperta la piattaforma per inoltrare le domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriale difensiva. Rammentiamo che si tratta dello sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Dal 2 novembre è già possibile la precompilazione delle istanze, la quale è disponibile nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo sgravio viene concesso dietro richiesta  dei datori di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato i relativi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, l'importante è che  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi. Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato. Visto che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, controllato mensilmente. Va anche evidenziato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come: il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile); il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991); il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997). Il ministero ricorda che, come ribadito nella  Circolare n. datata 19 del 27 novembre 2017 lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto.  Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta  va richiesto esclusivamente tramite il portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019.  A questo si accede  esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica). Il pagamento dell’imposta di bollo  è consentito solo mediante il sistema PagoPA, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo. Non sarà consentita l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema PagoPA. Si cosniglia vivamente di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze.