17/11/2025 - CERTIFICAZIONE SVANTAGGIO PER ASSEGNO DI INCLUSIONE
Per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI), il richiedente o un componente del nucleo familiare deve essere in una delle situazioni di svantaggio previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 154/2023. Si tratta, per citare un esempio, di persone con disturbi mentali, dipendenze, vittime di tratta o violenza, senza dimora, ex detenuti o soggetti in carico ai servizi sociali o sanitari territoriali. La condizione di svantaggio deve essere certificata da una pubblica amministrazione competente, per esempio il Comune, l’ASL, i servizi sociali o, per i casi specifici, gli Uffici di esecuzione penale, precedente lla presentazione della domanda ADI. Il richiedente deve indicare: la condizione di svantaggio (senza ulteriori dettagli sanitari); gli estremi della certificazione e la data di rilascio; l’Amministrazione che ha emesso l’attestazione; la durata del programma di cura o assistenza in corso. La certificazione non è richiesta per tutti i membri del nucleo familiare, ma solo per colui che si trova in una delle situazioni di svantaggio previste dal decreto. Esclusi sono i minorenni, persone disabili ai fini ISEE, ultrasessantenni o l’unico adulto presente nel nucleo. La semplice presa in carico o l’erogazione di prestazioni economiche non costituiscono prova sufficiente, è infatti necessario un effettivo programma di cura o di inserimento attivo. L’Istituto ha il compito di verifica delle condizioni di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura o assistenza dichiarati in domanda, attraverso un servizio telematico dedicato. Inizialmente rivolto alle strutture sanitarie del Ministero della Salute, il servizio consente alle amministrazioni pubbliche di confermare o respingere la condizione di svantaggio indicata nella domanda. Gli enti certificanti hanno fino a 60 giorni di tempo per effettuare la validazione, decorso il quale la domanda si considera positivamente verificata per silenzio-assenso, ferma restando la possibilità di controlli successivi. L’esito positivo consente l’immediata messa in pagamento dell’assegno, mentre in caso di mancata validazione o di errore nella selezione dell’amministrazione competente, il richiedente può chiedere la correzione dei dati alla sede INPS territoriale. Con il Messaggio INPS n. 3.408 datato 12 novembre 2025, il servizio di validazione delle certificazioni ADI viene esteso agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia. Gli appena citati uffici potranno ora verificare e confermare le dichiarazioni relative alle persone ex detenute o ammesse a misure alternative alla detenzione, rientranti tra le categorie svantaggiate indicate all’articolo 3, comma 5, lettera f), del D.M. 154/2023 Nel modello telematico di domanda, l’utente può adesso selezionare, oltre a ASL e Comune, anche la voce Ministero della Giustizia, scegliendo l’Ufficio competente da un menu a tendina precompilato con l’elenco regionale e provinciale degli UEPE abilitati. È anche disponibile un campo libero per inserire ulteriori dettagli sulla struttura che ha rilasciato la certificazione. Per concludere, l’INPS ricorda che resta possibile chiedere il riesame delle domande respinte per mancato riscontro della condizione di svantaggio o del programma di cura, in base a quanto già previsto dal Messaggio n. 2.146 del 6 giugno 2024