13/11/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, 24 MESI E' IL LIMITE COMPLESSIVO
Con la sentenza n. 29.577 datata 7 novembre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata nuovamente sulla durata massima dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite dei 24 mesi previsto dal D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (convertito nella legge n. 96/2018). La decisione và ad instaurarsi in un contesto di crescente attenzione giurisprudenziale verso l'uso reiterato della somministrazione a termine e mira a chiarire gli effetti di un impiego prolungato dello stesso lavoratore presso la medesima azienda utilizzatrice. La Suprema Corte ha confermato l'orientamento volto a considerare il limite temporale dei 24 mesi non solo come vincolo riferito al rapporto tra agenzia e lavoratore, ma anche come limite complessivo all'utilizzo dello stesso lavoratore da parte dell'impresa utilizzatrice. In caso di violazione, la sanzione è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, in linea con i principi di tutela del lavoro e di conformità alla Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. Un lavoratore aveva prestato attività presso una società del settore metalmeccanico tramite 47 contratti di somministrazione a termine stipulati con un’agenzia interinale, per un periodo complessivo superiore a 37 mesi. Dopo la cessazione del rapporto, il lavoratore in questione aveva impugnato i contratti sostenendo che fosse stato superato il limite massimo di durata previsto dalla normativa e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice. La Corte d’Appello di Brescia aveva accolto la domanda, dichiarando costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società utilizzatrice, con inquadramento nel secondo livello del CCNL Metalmeccanici Industria e decorrenza dal 28 gennaio 2019. La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti di somministrazione oltre il tetto di 24 mesi, richiamando gli articoli 31 e 38 del D.Lgs. 81/2015 e ritenendo irrilevante la distinzione tra le diverse causali apposte ai contratti. L’impresa aveva impugnato la sentenza davanti alla Cassazione reggendo le seguenti motivazioni: il limite di 24 mesi non si applica al rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore, ma solo a quello tra agenzia e lavoratore; l’eventuale superamento del termine può determinare al più la costituzione di un rapporto stabile con l’agenzia di somministrazione; la normativa di riferimento non prevede, fino al D.L. 104/2020 (convertito nella legge n. 126/2020), alcuna sanzione di “conversione” del rapporto in capo all’utilizzatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte ha spiegato che il limite massimo di 24 mesi per la durata complessiva delle missioni di somministrazione a termine dello stesso lavoratore si applica anche al rapporto commerciale tra agenzia e impresa, in virtù del collegamento negoziale che caratterizza la fattispecie della somministrazione di lavoro. Secondo i giudici di legittimità, la violazione del limite temporale configura un caso di somministrazione irregolare ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2015, perciò il lavoratore ha diritto a chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore. La Cassazione ha affermato che la nullità del contratto di somministrazione si estende a tutti i rapporti collegati, determinando una così duplice conversione: sul piano soggettivo (rapporto con l’utilizzatore) e oggettivo (trasformazione a tempo indeterminato). La Cassazione ha così ribadito la necessità di garantire la temporaneità effettiva delle missioni di lavoro somministrato, evitando abusi nella reiterazione dei contratti e assicurando la coerenza della disciplina nazionale con i principi dell’Unione europea