11/11/2025 - INCENTIVI 2025 PER LE AGGREGAZIONI D'IMPRESA
Con il Messaggio INPS n. 3.344 datato 6 novembre 2025, l'INPS ha fornito quelle che sono le indicazioni operative e contabili per l'applicazione dell'incentivo contributivo previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito dalla legge 15 marzo 2024, n. 28. Questa misura, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, punta a favorire i processi di aggregazione aziendale e a proteggere l'occupazione attraverso esoneri contributivi e programmi di formazione del personale. Il beneficio appena citato è riservato alle nuove imprese costituite a seguito di fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami d'azienda che impieghino almeno 1.000 lavoratori. La fruizione dell'esonero è subordinata alla stipulazione di un accordo in sede governativa, con la partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Questo accordo deve contenere un progetto industriale e di politica attiva che esponga le azioni di formazione o riqualificazione dei lavoratori (almeno 200 ore complessive nel periodo di godimento del beneficio), nonché le strategie per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi INAIL), per un periodo non superiore a 2 anni e nel limite di 3.500 euro annui per ciascun lavoratore. L’agevolazione può essere prorogata per ulteriori 12 mesi, con tetto annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. L’esonero in questione è concesso nei limiti delle risorse disponibili, espletata la verifica del Ministero del Lavoro. La decorrenza coincide con la data di trasferimento dei lavoratori individuata nell’accordo governativo. Le imprese beneficiarie ricevono dall’Istituto un codice di autorizzazione. L’INPS effettua verifiche annuali sui flussi Uniemens e comunica al Ministero del Lavoro l’ammontare degli esoneri effettivamente fruiti. L’agevolazione è compatibile con altri incentivi occupazionali previsti dalla normativa vigente, purché non venga superata la contribuzione datoriale dovuta. Tra gli obblighi a carico del datore di lavoro rientra la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi dalla data dell’operazione societaria. In caso di licenziamenti non consentiti, è prevista una sanzione pari al doppio dell’esonero fruito per ciascun lavoratore interessato. La mancata attuazione dei programmi formativi comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente fruite, con le sanzioni civili previste dell’art. 116, comma 8, lett. a), legge 388/2000. Il Messaggio INPS n. 3.344/2025 fornisce nel dettaglio le modalità per l’esposizione dell’incentivo nei flussi contributivi Uniemens, suddivise per tipologia di datore di lavoro.